Disciplina generale della comunione



L'esame della disciplina della comunione importa l'analisi specifica delle regole in forza delle quali vengono tra i contitolari ripartiti vantaggi ed i pesi afferenti al bene comune. Quest'ultimo infatti può essere utilizzato da tutti conformemente alla destinazione di uso, ma è evidente che l'utilizzo deve fare i conti da un lato con l'eventualità della divergenza delle quote, dall'altro con la suscettibilità o meno di una pari fruizione da parte di tutti i contitolari (artt. 1101 , 1102 cod.civ.).

Ciascuno di essi è inoltre titolare del diritto di disporre della propria quota (art. 1103 cod.civ. ): occorre mettere a fuoco anche questo aspetto della conciliabilità di tali atti di disposizione con l'integrità della cosa comune. Un particolare modo di disporre del bene può essere considerata la rinunzia al medesimo: le conseguenze sono variabili a seconda che si tratti di comunione o di condominio (artt. 1104 , 1118 cod.civ.). Allo scopo di meglio disciplinare ogni aspetto che riguarda la cosa comune è consentita la predisposizione di un regolamento di comunione (artt. 1106 e 1107 cod.civ.). Vengono infine in esame le modalità di assunzione delle decisioni che attengono alla gestione ed all'amministrazione della cosa comune, tanto attinenti all'ordinaria (art. 1105 cod.civ. ), quanto alla straordinaria amministrazione (art. 1108 cod.civ. ). Pur essendo vigente il principio maggioritario, come si vedrà, è del tutto discutibile che si possa parlare di un organo assembleare nota1, mentre per quanto attiene alla presenza (facoltativa) dell'amministratore (art. 1106 cod.civ. ), l'inquadramento più plausibile è quello che ne conduce la figura all'istituto del mandato. Le deliberazioni dei partecipanti alla comunione possono essere impugnate dai dissenzienti o dagli assenti nei casi previsti dall'art. 1109 cod.civ. ed entro il termine decadenziale previsto dalla stessa norma. In alcune più gravi ipotesi, riconducibili alla carenza di potere, la deliberazione può essere considerata nulla.

La comunione si scioglie con la divisione, cioè l'atto che attribuisce a ciascuno dei partecipi una quota determinata dei beni comuni.

Note

nota1

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.471. Contra, Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.268, secondo il quale "il consenso di tutti è richiesto perchè l'atto, incidendo sul diritto comune, tocca la posizione giuridica di ciascuno, e presuppone quindi l'esercizio congiunto della legittimazione negoziale di ciascuno. Tutti sono i soggetti necessari dell'atto, non l'ente il soggetto unico".
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982

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