Cassazione Civile n. 13082 del 9/9/2002. La situazione di compossesso pro indiviso non vale ad escludere il possesso del proprietario esclusivo, ma puo' comportare l'acquisto della comproprietà pro indiviso.

Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Nè tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (che in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); nè richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus.

Commento

Interessante pronunzia in tema di compossesso. Detta situazione è riscontrabile indipendentemente dalla sussistenza o meno dello jus possidendi in capo ai singoli contitolari del potere di fatto sulla res. E' dato in tal modo di poter distinguere tra un compossesso instaurato tra soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive omogenee o disomogenee le une rispetto alle altre. Si facciano i seguenti casi : A) quello di Primo e di Secondo, ciascuno dei quali possegga il bene sine titulo; B) quello in cui Tizio proprietario pieno del bene condivide il possesso con Caio, sprovvisto di un qualsiasi diritto in merito; C) quello infine in cui Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari pro indiviso del bene, esercitino il possesso sul medesimo.
Nel caso di specie, classificabile sub B) la configurabilità della situazione possessoria costituisce la base per affermare la possibilità di fondare un'usucapione pro quota, nella misura proporzionale al possesso manifestato. Ciò senza che costituiscano presupposti dell'acquisto a titolo originario né l'ignoranza del possessore del diritto altrui né l'esclusione dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa del proprietario di essa.

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