Cass. civile, sez. II del 2002 numero 13747 (20/09/2002)


Un condomino può usucapire la quota degli altri condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività, ma non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo che colui che opponga all'azione di reintegrazione dagli altri promossa nei suoi confronti un proprio possesso esclusivo alleghi e dimostri di aver goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile a usucapire.

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