Cass. Civ. Sez.II n.13747/2002. L'usucapione da parte del singolo condomino e i suoi presupposti.

Un condomino può usucapire la quota degli altri condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività, ma non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo che colui che opponga all'azione di reintegrazione dagli altri promossa nei suoi confronti un proprio possesso esclusivo alleghi e dimostri di aver goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile a usucapire.

Commento

Interessante pronunzia in tema di compossesso. Detta situazione è riscontrabile indipendentemente dalla sussistenza o meno dello jus possidendi in capo ai singoli contitolari del potere di fatto sulla res. E' dato in tal modo di poter distinguere tra un compossesso instaurato tra soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive omogenee o disomogenee le une rispetto alle altre. Si facciano i seguenti casi : A) quello di Primo e di Secondo, ciascuno dei quali possegga il bene sine titulo; B) quello in cui Tizio proprietario pieno del bene condivide il possesso con Caio, sprovvisto di un qualsiasi diritto in merito; C) quello infine in cui Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari pro indiviso del bene, esercitino il possesso sul medesimo.
Nel caso di specie, classificabile sub C) la predetta situazione costituisce la base per affermare la possibilità per il singolo condomino di usucapire il bene comune (così appropriandosi della quota degli altri). Detto acquisto a titolo originario prescinde da un qualsiasi atto ufficiale di interversione del possesso (nella specie del tutto inutile, dal momento che la situazione possessoria di base è già uti dominus né può essere qualificata in chiave di detenzione), fondandosi esclusivamente sull'esclusività della situazione di fatto, incompatibile con il pari potere degli altri aventi diritto.

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