Cass. civile, sez. II del 2019 numero 966 (16/01/2019)



Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione e prescindendo da una formale interversione, usucapire la quota degli altri eredi. A questo scopo egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi.

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