Del rapporto di pertinenzialità. Del compossesso e della attitudine dello stesso a fondare l'acquisto per usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16914 del 2 agosto 2011)

La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima. Per converso, la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale, pur ove possa apparire ragionevole l'utilità di quella accessoria rispetto alla principale.
Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario e un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell’esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (ché in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); né richiede che il compossessore effettivo ignori l’esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità a escludere l’animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus.

Commento

(di Daniele Minussi
La decisione si segnala per due distinti aspetti: l'uno attiene all'essenza del nesso pertinenziale, l'altra l'attitudine del compossesso a fondare un acquisto per usucapione.
Sotto il primo profilo è stato puntualizzato che il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria che rileva ai fini del rapporto de quo non attiene tanto all'aspetto oggettivo, quanto piuttosto a quello soggettivo, vale a dire all'elemento costituito dall'intento, dalla volontà del titolare del bene di destinarlo al servizio della cosa principale.
In riferimento invece al secondo problema il compossesso, in quanto situazione fattuale, può ben essere instaurato anche tra soggetti alcuni soltanto dei quali assistiti da jus possidendi: ne scaturisce la possibilità che si dia usucapione del bene pro quota in favore di chi, semplicemente possessore per il tempo stabilito dalla legge, faccia valere questa sua situazione nei confronti di chi, parimenti possessore, sia anche proprietario della cosa.

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