Usucapione in via esclusiva del coerede nel possesso del bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 966 del 16 gennaio 2019)

Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione e prescindendo da una formale interversione, usucapire la quota degli altri eredi. A questo scopo egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Gioverebbe in primis osservare come il fenomeno dell'introversione del possesso abbia quale termine di riferimento la "qualità" del possesso. L'art. 1164 cod.civ., infatti, titolato "interversione del possesso" contempla il fenomeno della modificazione del titolo del possesso. La norma è funzionale ad impedire che chi risulta esser titolare di un diritto reale minore su cosa altrui, possa usucapirne la proprietà in difetto di specifici presupposti. Essi consistono o nel mutamento del titolo del possesso per causa proveniente da un terzo, ovvero nel fatto che analoga mutazione sia intervenuta in forza di opposizione fatta dal possessore. Nell'ipotesi in considerazione nulla di tutto ciò: il titolo del possesso è, ab origine, il diritto dominicale pieno, sia pure "quantitativamente" limitato pro quota. Il nodo è piuttosto costituito da tale aspetto quantitativo: può il contitolare comportarsi come titolare dell'intero? la risposta è affermativa, ma non è sufficiente la mera fruizione del bene ed amministrazione dello stesso in via esclusiva perché questa condotta potrebbe anche essere stata posta in essere per conto degli altri contitolari.

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