Usucapione in via esclusiva del coerede nel possesso del bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 966 del 16 gennaio 2019)
Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione e prescindendo da una formale interversione, usucapire la quota degli altri eredi. A questo scopo egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi.