Comodato di ramo di azienda



Rep. n. 726 Racc. n. 539
COMODATO DI RAMO DI AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilanove il giorno ventuno del mese di aprile,
in San Cipriano Picentino, in Via Parlamento n. 65, presso l'abitazione del Signor CIOFFI MASSIMO,
innanzi a me, Dr. Luca Restaino, Notaio in San Cipriano Picentino, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,
con l'assistenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, Signori:
- ABBATE ANGELA nata a Roma (RM) in data 13 febbraio 1977, residente in San Nicola La Strada (CE), via Grazia Deledda n. 3, impiegata,
- MARTINANGELO VINCENZO nato a Salerno (SA) in data 3 agosto 1972, residente in Salerno (SA), corso Garibaldi n. 235, avvocato,
sono di persona presenti
i Signori:
- CIOFFI PASQUALE nato a Salerno (SA) in data 14 marzo 1977, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di unico socio Amministratore e, come tale, legale rappresentante della Società "CIOFFI BAR S.N.C. DI CIOFFI PASQUALE & C.", Società costituita in Italia in data 1 agosto 2002, con sede in San Cipriano Picentino (SA), frazione Filetta, via Vigna nn. 14/16, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 31.800,00 (trentunomilaottocento virgola zero zero), n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno e C.F.:03879920654, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri ad esso spettanti in forza dei vigenti patti sociali, Società che nel prosieguo del presente atto sarà chiamata anche "PARTE COMODANTE";
- CIOFFI MASSIMO nato a San Cipriano Picentino (SA) in data 19 febbraio 1959, con domicilio in San Cipriano Picentino (SA), via Parlamento n. 65, C.F.:CFF MSM 59B19 H800A,
il quale nel prosieguo del presente atto sarà chiamato anche "PARTE COMODATARIA".
I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo con il presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) La Società "CIOFFI BAR S.N.C. DI CIOFFI PASQUALE & C.", come sopra rappresentata, con ogni garanzia di legge e senza alcuna riserva, consegna e concede in comodato al Signor CIOFFI MASSIMO che riceve in consegna e accetta il ramo di azienda corrente in San Cipriano Picentino (SA), frazione Filetta, Via Vicenza s.n.c., esercente attività di bar, caffè, gelateria e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, giusta la seguente licenza:
- licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata dal Comune di San Cipriano Picentino in data 15 novembre 2002, n. 05, Tipo B, Cat. IV.
Il ramo di azienda concesso in comodato si intende comprensivo dei seguenti beni mobili che arredano l'esercizio e delle seguenti attrezzature:
- n. 1 (un) bancone gelateria;
- n. 1 (un) banco refrigerato;
- n. 1 (una) vetrina pasticceria;
- n. 1 (un) bancone con retrobanco;
- n. 1 (un) granitore;
- n. 30 (trenta) sedie;
- n. 6 (sei) tavolini;
- n. 1 (una) vetrina verticale refrigerata.
Art. 2) La durata del comodato viene fissata in anni 2 (due), con inizio dalla data odierna e scadenza in data 20 aprile 2011.
Art. 3) La parte comodataria da' atto che il ramo di azienda gode di buon avviamento, che si impegna, nei limiti delle normali possibilità di lavoro, a mantenere rinunciando, peraltro, a qualsiasi pretesa per eventuali incrementi dell'avviamento stesso.
La parte comodataria è immessa dalla data odierna nella detenzione del ramo di azienda oggetto del presente atto e dalla data odierna si impegna a gestire l'esercizio concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, sotto la ditta che attualmente lo contraddistingue, senza modificarne l'attuale destinazione e conservandone l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni di servizio.
Resta, inoltre, espressamente convenuto che la parte comodataria dovrà gestire il ramo di azienda mantenendo l'insegna esistente, senza modificarne la destinazione attuale.
Art. 4) I debiti e crediti della parte comodataria che sorgeranno nel corso del presente rapporto, afferenti l'attività in oggetto, anche se avranno scadenza successiva alla cessazione o risoluzione del presente contratto di comodato, sono rispettivamente a carico ed a vantaggio della parte comodataria stessa.
I crediti e i debiti relativi al ramo di azienda concesso in comodato con il presente atto e che siano sorti anteriormente al presente rapporto restano rispettivamente a vantaggio ed a carico della parte comodante, ancorchè vengano a scadenza in data posteriore al presente atto.
La parte comodataria subentra nei contratti stipulati dalla parte comodante inerenti l'esercizio del ramo di azienda concesso in comodato, con esclusione di quelli aventi carattere personale.
Art. 5) La parte comodante acconsente esplicitamente a che le competenti Autorità volturino a favore della parte comodataria ogni licenza, autorizzazione o permesso di competenza dell'esercizio concesso in comodato, sollevando le stesse da ogni responsabilità in merito; tutte le citate volture, così come le eventuali richieste di nuove autorizzazioni o simili, avverranno ad esclusivo onere della parte comodataria che fin da ora presta il proprio espresso ed incondizionato consenso affinché, alla scadenza del contratto, ogni autorizzazione, licenza, permesso o altro, venga rivolturato a favore della parte comodante.
Art. 6) La parte comodataria dichiara di aver visionato i beni mobili e le attrezzature che compongono il ramo di azienda oggetto del presente atto e riconosce che i beni mobili e le attrezzature sono stati consegnati in buono stato di conservazione, obbligandosi a riconsegnare il tutto nello stesso stato, al termine del comodato, salvo il deterioramento per normale e diligente uso, restando a carico della parte comodataria tutte le spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie.
Per quanto concerne le spese per le manutenzioni straordinarie e per il mantenimento dell'efficienza degli impianti e dei beni ammortizzabili facenti parte del ramo di azienda concesso in comodato si conviene espressamente che queste siano ad esclusivo carico della parte comodante.
In considerazione di quanto convenuto la parte comodante provvederà a dedurre annualmente le quote di ammortamento relative al complesso aziendale concesso in comodato in riferimento all'art. 102, comma ottavo, del D.P.R. 22 novembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7) E' fatto divieto alla parte comodataria di concedere in subcomodato o di sublocare in tutto o in parte il ramo di azienda senza il preventivo consenso scritto della parte comodante.
Art. 8) Tutte le spese relative alle utenze esistenti saranno ad esclusivo carico della parte comodataria per tutta la durata del contratto di comodato.
Saranno, altresì, ad esclusivo carico della parte comodataria le imposte e tasse afferenti la gestione del ramo di azienda in conseguenza del presente contratto.
Art. 9) Imposte e spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della parte comodataria.
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e in parte da me Notaio a mano, su due fogli per pagine sei e fin qui della presente è stato da me Notaio letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che l'approvano.
Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti cinque

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