Ipotesi dubbie di meri atti giuridici




Vi sono alcune figure contraddistinte, in relazione alla dicotomia atto negoziale/mero atto giuridico, da un'incerta collocazione.

Si pensi alla riabilitazione parziale, alla  rinunzia ad avvalersi della prescrizione, nella quale è dubbia la rilevanza della consapevolezza in capo al debitore degli effetti della propria condotta incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Analogamente, per quanto riguarda la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, all'opinione secondo la quale si tratterebbe di fattispecie negoziali, si oppone la considerazione dell'effetto di tali fattispecie. Esse sono infatti idonee a sortire eminentemente un effetto di mera inversione dell'onere della prova.

Un discorso più articolato deve essere compiuto per l'adempimento, la cui consistenza appare variabile in relazione alle modalità nelle quali si concretizza. Come è evidente, il semplice pagamento della somma dovuta è connotato da una diversa struttura giuridica rispetto alla stipulazione di un contratto avente effetti traslativi che si ponga quale atto di adempimento rispetto alle obbligazioni scaturenti da un contratto preliminare.

Incerta natura sembra possedere la mediazione. Della stessa è stata proposta una costruzione in chiave non negoziale: in particolare l'obbligazione di corrispondere il compenso al mediatore scaturirebbe dalla mera conclusione dell'affare.

Disputata è infine la natura giuridica della determinazione che l'arbitratore effettua ai sensi dell'art. 1349 cod.civ. ovvero nelle ulteriori ipotesi in cui è ammessa tale forma di intervento (cfr. artt. 631, 632 cod.civ.).

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