Elemento soggettivo del rapporto obbligatorio



I componenti soggettivi del rapporto obbligatorio sono due nota1 : il creditore o soggetto attivo, il debitore o soggetto passivo.

Giova rammentare che il concetto di parte (che qui abbiamo specificato come componente soggettivo) non deve essere confuso con quello di soggetto. Una parte può infatti essere formata da una pluralità di soggetti: nel caso del rapporto obbligatorio quando vi sono una pluralità di creditori o di debitori si fa riferimento al concetto di obbligazione soggettivamente complessa (nella quale si può avere tanto solidarietà attiva o passiva, quanto parziarietà dell'obbligazione. Nella prima ipotesi ciascuno dei debitori o dei creditori lo è per l'intero, salva la ripartizione interna tra coobbligati o creditori solidali rispettivamente del passivo o dell'attivo; nella seconda ciascun soggetto risponde o vanta il diritto nei confronti della controparte limitatamente alla propria quota).

I soggetti sono ordinariamente determinati in relazione al tempo in cui il vincolo obbligatorio sorge. Può tuttavia accadere che uno di essi venga individuato soltanto successivamente alla nascita dell'obbligazione nota2. Questa eventualità si verifica ad esempio nel caso della promessa al pubblico , per il cui tramite il promittente è subito vincolato, anche se non è ancora noto il beneficiario della promessa (art. 1989 cod. civ. ) ; si pensi anche all'ipotesi di disposizione testamentaria a favore di una persona da scegliere tra più candidati (cfr. II comma dell'art. 631 cod. civ. , ovvero al II comma dell'art. 778 cod. civ. relativamente al caso in cui il donante abbia stabilito i limiti entro i quali il mandatario deve scegliere il donatario) nota3 .

Differente è il caso in cui la concreta individuazione del soggetto che è parte del rapporto obbligatorio dipende dalla titolarità di un'altra situazione giuridica soggettiva o rapporto giuridico. Ad esempio, per quanto attiene al diritto incorporato nei titoli di credito (cambiale tratta, vaglia cambiario, assegno) la persona del creditore viene a determinarsi in relazione alla titolarità del documento nel quale è incorporato il credito, in accordanza con le regole che ne disciplinano la circolazione nota4 . Nelle obbligazioni propter rem (le quali, secondo l'opinione prevalente nota5 , sarebbero ammissibili solo nei casi previsti dalla legge) obbligato è colui che risulta esser titolare del collegato diritto reale. Con il trasferimento del diritto reale viene a mutare anche l'obbligazione accessoria: per tale motivo che l'obbligazione propter rem viene anche definita come ambulatoria.

Note

nota1

La dualità soggettiva del rapporto obbligatorio (nell'ambito del più vasto tema del rapporto giuridico) è stata oggetto di critiche. Il Pugliatti, Il rapporto giuridico unisoggettivo, in Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica, Milano, 1951, pp. 394 e ss., giunse a configurare il vincolo obbligatorio anche se ridotto, nel suo aspetto soggettivo, ad un solo termine. Ciò purchè "vi sia riferimento concreto a dati reali ed oggettivi". Secondo il Perlingieri (Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 400), il fenomeno della confusione indurrebbe al superamento della tradizionale concezione di dualità soggettiva ai fini della configurazione di un valido rapporto giuridico. Contra: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 50. Quest'ultimo Autore ritiene che il principio della dualità dei soggetti discenda dalla stessa nozione di obbligazione, quale dovere giuridicamente imposto per il soddisfacimento di un altrui interesse. La questione invero pare più nominalistica che reale: sarebbe sufficiente osservare che la confusione si pone, per l'appunto, quale causa di estinzione dell'obbligazione. Per il resto non può che riferirsi l'intrinseca essenzialità dell'esistenza di due posizioni soggettive distinte ai fini della nozione di rapporto giuridico, locuzione che postula un nesso intersoggettivo.
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nota2

Conforme Bianca, op. cit., p. 52, il quale sostiene che la semplice incertezza sulla persona del debitore o del creditore non impedisce la costituzione del vincolo obbligatorio, né la sua immediata eseguibilità e azionabilità, in quanto non incide sulla compiutezza della fattispecie, ma solo sul destinatario degli effetti.
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nota3

E' diffusa fin da tempi risalenti l'opinione che non sia sufficiente, per la valida costituzione di un rapporto obbligatorio, la determinazione di un soggetto operata successivamente. Si consideri Bonfiglio, Le obbligazioni a soggetti indeterminati, vol. II, Catania, 1924, p. 79, secondo il quale un rapporto obbligatorio in cui l'elemento soggettivo si pone fin dal principio incompleto, non può essere perfetto, in quanto mancherebbe di un requisito essenziale. Esso si perfezionerebbe solo quando fosse determinato l'elemento soggettivo carente. Anche il Rescigno, voce Obbligazioni (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, pp. 163 e ss., non considera sufficiente la mera determinabilità del soggetto. L'A. considera, di conseguenza, le obbligazioni a favore di persona da determinare come "fattispecie in corso di formazione", in relazione alle quali esiste un interesse legittimo a che la prestazione non sia eseguita a vantaggio di persona estranea al rapporto obbligatorio.
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nota4

Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, pp. 50 e ss.
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nota5

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 126 e Romano, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1969, p. 61.
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Bibliografia

  • BONFIGLIO, Le obbligazioni a soggetti indeterminati, Roma, 1922
  • LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • RESCIGNO, Obbligazioni: nozioni generali, Enc. Dir, XXIX
  • ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1967

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