Natura personalissima del testamento




Il testamento è atto personalissimo; a ciò segue l'essenzialità del principio della personalità, che si può compendiare nella regola secondo la quale soltanto il testatore può indicare i soggetti beneficiati a titolo di erede o di legato nonchè l'oggetto del lascito.

Non soltanto non è ammessa nell'ambito testamentario qualsiasi forma di sostituzione (rappresentanza, ambasceria), nonchè di testamento collettivo (art.589 cod.civ. ), ma vengono posti dalla legge limiti assai stretti al fenomeno dell'eterointegrazione, vale a dire alla possibilità che elementi soggettivi o oggettivi vengano rimessi dal disponente alla determinazione altrui. Espunta una portata generale dell'arbitraggio (art.1349 cod.civ.) non è tuttavia esclusa qualsiasi possibilità di affidare ad un soggetto diverso dal testatore alcuni elementi del negozio testamentario. Al riguardo, dopo aver esposto in via generale i limiti di ammissibilità della relatio, intesa come rinvio ad elementi estrinseci onde completare le disposizioni di ultima volontà, approfondiremo l'analisi degli artt.631 e 632 cod.civ. che si riferiscono all'aspetto soggettivo. In via del tutto generale si può rilevare come deve essere considerata nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Eccezionalmente è valido il legato in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo in uno specifico ambito predeterminato dal de cuius.

Occorre da ultimo dare atto di come sia invece meno stringente la regola in esame quanto all'aspetto oggettivo. Numerose prescrizioni infatti ammettono eccezioni: si pensi al legato di genere (art.653 cod.civ.), al legato alternativo (art.665 cod.civ. ), al legato remuneratorio (art.632 cod.civ. ).

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