Pare non vi siano difficoltà per ammettere la conferma ex art.
590 cod.civ. di un
usufrutto successivo, vietato dall'
art.698 cod.civ. . Il divieto vale infatti per il testamento, mentre per la donazione l'
art.796 cod.civ. legittima l'opinione per cui esso varrebbe per i soggetti ulteriori rispetto a donante e donatario (vale a dire che sarebbe permesso al donante riservare l'usufrutto a sè medesimo vita natural durante e, dopo si sè, per altri). Ciò consentirebbe la sanatoria della disposizione testamentaria, sostanzialmente equivalendo la conferma a riconoscere l'operatività di una dinamica simile a quella della donazione
nota1 .
Note
nota1
Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.514.
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