I patti successori dispositivi (art.
458 cod.civ. ) consistono in quelle
contrattazioni che hanno per oggetto la disposizione dei diritti ereditari provenienti da una successione a causa di morte non ancora aperta. Ad esempio Primo vende a Mevio la quota di eredità in morte del proprio padre Secondo, ancora in vita. E' chiaro che si tratta di fattispecie causalmente differenti rispetto al patto successorio istitutivo. Mentre quest'ultimo si qualifica come uno strumento mortis causa di regolamento della propria successione alternativo al testamento, i primi sono negoziazioni inter vivos nelle quali viene dedotto un oggetto inammissibile
nota1. Si tratta dell'esito di una devoluzione ereditaria che si suppone possa avvantaggiare il disponente per lo meno nella misura in cui cede, vende, dona (nel qual caso si cumulerebbe l'ulteriore causa di nullità di cui all'
art.771 cod.civ. ), permuta il diritto contemplato nella pattuizione dispositiva.
Appare evidente come, a ben vedere, il patto successorio dispositivo abbia ad oggetto un bene futuro, ove la futurità assume una specifica dimensione che potrebbe essere definita a metà strada tra l'spetto oggettivo e quello soggettivo
nota2. Non a caso i maggiori problemi interpretativi consistono nel sindacare il profilo differenziale tra patto successorio dispositivo, nullo per contrarietà al divieto di cui all'
art.458 cod.civ. e vendita di cosa altrui o di cosa futura, come tale valida ex
artt.1472 ,
1478 cod.civ.. Il discrimine si rinviene nella considerazione o meno dell'oggetto della negoziazione come proveniente da una futura successione, il che non è agevole da stabilire tutte le volte in cui il disponente possa dirsi ex ante vantare diritti successori relativamente all'eredità di colui che, al tempo del contratto, risultasse essere proprietario del bene in questione
nota3.
Qual è la ratio del divieto dei patti successori dispositivi? Appare chiaro che il motivo della proibizione sia ben diverso da quello che presiede al divieto dei patti istitutivi. Secondo la prevalente opinione l'esigenza è quella di
scongiurare la prodigalità e la imprudenza di chi proceda a disporre anzitempo di ciò che prevedibilmente gli toccherebbe in sede di apertura di una successione nota4.
In questo senso è tuttavia agevole rilevare che l'ordinamento non tutela gli sprovveduti o chi comunque non dimostra prudenza ed avvedutezza. Un maggiore fondamento potrebbe invece avere l'altro motivo che tradizionalmente viene indicato: quello cioè di impedire il votum captandae mortis, vale a dire il desiderio della morte di una persona per poter fruire dei suoi beni
nota5. E' tuttavia il caso di rilevare come non sempre questi motivi sembrano sorreggere il patto dispositivo. Si pensi al caso in cui due genitori, volendo disporre in favore dei figli delle proprie sostanze, concepite come un insieme unico di beni, provvedano a redigere due distinti testamenti che si integrino vicendevolmente, dando luogo ad un accordo per il cui tramite ciascuno dei testatori provvede alla propria successione in dipendenza della concordata disposizione dei propri beni da parte dell'altro (es.: lascio la mia casa A al figlio B perchè mio marito ha lasciato la casa C a nostro figlio Z). I lasciti sono stati reputati nulli in quanto non possono non implicare un aspetto dispositivo relativamente ad una successione non ancora aperta, anche se lo scopo non può certo dirsi quello sopra indicato ( Cass. Civ. Sez. II,
2623/82 ).
nota1
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, t.1, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.213.
top1 nota2
Si parla di futurità oggettiva per alludere ad un bene non ancora esistente, di futurità soggettiva per scolpire il concetto di appartenenza del bene ad altri, dovendo esso futuramente essere acquisito da parte del disponente (Carnevali, Le donazioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 1982, p.470). A ben vedere ciò che si deduce nel patto successorio dispositivo è talvolta uno specifico bene altrui che si reputa debba divenire di proprietà di chi ne dispone, altre volte l'eredità o una quota astratta della stessa. In quest'ultima ipotesi la futurità ha a che fare con la concreta determinazione dei cespiti che verranno a sostanziare l'asse ereditario.
top2 nota3
Ferri, Successioni in generale, art. 456 - 511, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.93; De Giorgi, I patti delle successioni future, Napoli, 1976, p.85.
top3topnota4
Caccavale, Il divieto dei patti successori, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.31.
top4nota5
Cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, 1952, p.40; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.59; contra Lenzi, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv.not., 1988, I, p.1209 e Magliulo, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, in Riv.not., 1992, p.1417, secondo i quali l'alienazione con riserva di usufrutto e lo stesso testamento, anche in maniera più incisiva, esporrebbero a simile rischio.
top5 Bibliografia
- CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, Successioni e donazioni, I, 1994
- CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
- LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, Riv.not., I, 1988
- MAGLIULO, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, Riv.not., 1992
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981