Disciplina giuridica ( emptio spei)



Il fatto che nell' emptio spei, stante la natura aleatoria della medesima (fatto questo che esclude l'applicabilità dell'art.1472, II comma, cod.civ. ), il venditore non debba assicurare all'acquirente il risultato prefigurato, non toglie che il primo debba attivarsi per procurare la venuta ad esistenza della cosa.

Devono a questo proposito essere riproposte tutte le problematiche che derivano dalla qualificazione della vendita di cosa futura in generale come contratto obbligatorio oppure quale negoziazione ad effetti reali differiti. Chi propende per la prima teorica nota1 non rinviene alcuna difficoltà nel configurare l'emptio spei come un contratto che produce effetti (primari) di natura meramente obbligatoria che, come tali, si esplicherebbero (limitandosi a questo aspetto) al semplice vincolo del soggetto alienante a procurare ovvero non impedire che la cosa venga ad esistenza.

Accogliendo invece la seconda costruzione nota2, ciò che appare preferibile, occorre piuttosto osservare che, anche nell'ipotesi in esame, è il raggiungimento del consenso a costituire il motore dell'attribuzione traslativa, senza che possa configurarsi a carico del venditore un'obbligazione primaria intesa all'ottenimento del risultato di far divenire l'acquirente proprietario del bene futuro. E' chiaro che ciò non significa che il venditore non sia tenuto a porre in essere la condotta più idonea a far conseguire al compratore la proprietà della res futura. In altri termini la natura aleatoria della vendita non esonera il venditore dal dover porre in essere una condotta idonea, comportamento che viene a sostanziare il contenuto di un' obbligazione secondaria, paragonabile a quella di effettuare la consegna della cosa nella compravendita di cosa già esistente. Ne segue la possibilità che il venditore sia considerato responsabile per la mancata o ridotta produzione del bene nota3 . In questo caso occorre distinguere la mancata produzione dipendente da impossibilità sopravvenuta, per i quali il venditore non è responsabile, dovendo il compratore versare il prezzo pattuito, dalla mancata produzione dipendente da fatto imputabile al venditore. In quest'ultima eventualità il compratore potrà chiedere la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento dei danni nota4. Si pensi a colui che abbia stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto la quantità di pesce che verrà pescato. Appare scontato che l'alienante non potrà disinteressarsi della buona riuscita della pesca, dovendo anzi attivarsi in modo da procurare il maggior quantitativo di pesce al (futuro) acquirente dello stesso. Non si vede perchè escludere, nell'ipotesi di un comportamento negligente, la possibilità della risoluzione del contratto per inadempimento, non senza rilevare che detta condotta inadempiente ha quale termine di riferimento l'obbligazione secondaria di cui è gravato il venditore, fermo restando il meccanismo traslativo operante in funzione del semplice raggiungimento del consenso. A ben vedere, sarà anzi possibile per l'acquirente domandare la risoluzione anche in un tempo antecedente a quello stabilito per la venuta ad esistenza del bene, ogniqualvolta il comportamento del venditore già si palesi come gravemente inadempiente.

L'attribuibilità della mancata venuta ad esistenza del bene al venditore è altresì importante al fine di individuare la di lui possibile responsabilità per i vizi o per l'evizione. In assenza di elementi imputabili al venditore la relativa garanzia si reputa infatti inapplicabile alla emptio spei: il compratore conosce bene il rischio afferente alla possibile inesistenza della cosa, implicitamente accettando anche il rischio del vizio della cosa o dell'eventuale privazione della proprietà della medesima nota5.

Dalla natura di contratto aleatorio deriva infine la espressa esclusione dei rimedi della rescissione del contratto per lesione enorme e di quella per eccessiva onerosità (cfr. artt. 1448, IV comma e 1469 cod.civ.).

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1954, p.62.
top1

nota2

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.24, Furgiuele, Vendita di cose future e aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974, p.264 e Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., vol.XXIII, Milano, 1971, p.182.
top2

nota3

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.395.
top3

nota4

Rileva Rubino, cit., p.217, che in questo caso la risoluzione è pienamente ammissibile in quanto giustificata dalla natura corrispettiva del contratto (prezzo contro spes o rischio della nascita della cosa sperata).
top4

nota5

Così Gorla, La compravendita e la permuta, Torino, 1937, p.243; Degni, La compravendita, Padova, 1939, p.85.
top5

Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • DEGNI, La compravendita, Padova, 1939
  • FURGIUELE, Vendita di cosa futura ed aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974
  • GORLA, La compravendita e la permuta, Torino, 1937
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disciplina giuridica ( emptio spei)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti