Vendita di cosa altrui (in tutto o in parte), vendita di cosa futura, vendita di cosa generica, promessa del fatto del terzo, patto successorio



Le figure di vendita ad effetti reali differiti (anche qualificate come obbligatorie), vale a dire la vendita di cosa futura (art.1472 cod.civ.), di cosa altrui (art.1478 cod.civ.), di cosa generica (art.1378 cod.civ.) possono essere messe a confronto l'una con l'altra allo scopo di evidenziare elementi comuni e differenziali. A questo riguardo la comparazione può essere allargata anche ad altri schemi, quali la promessa del fatto del terzo di cui all'art.1381 cod.civ. (che ben può essere affiancata alla vendita di cosa altrui) nonchè all'alienazione (vietata) che venga fatta in relazione ai beni che dovessero provenire da una determinata successione a causa di morte non ancora apertasi (patto successorio dispositivo, nullo ex art.458 cod.civ.).

E' il caso di fare avviso di una prima ambiguità semantica attinente alla nozione di cosa futura. In questo senso v'è chi nota1 fa menzione di una futurità oggettiva della cosa (in quanto non attualmente esistente in natura) escludendo una futurità soggettiva (che riguarderebbe quel bene che, ancorchè esistente, non fosse di proprietà del venditore, in tal modo risolvendosi effettivamente nella altruità ). 

Svolte queste premesse, appare chiara la distinzione tra vendita di cosa altrui e vendita di cosa futura. In quest'ultima l'oggetto immediato non esiste nel patrimonio di alcuno, essendo per lo più il risultato di un'attività che l'alienante deve porre in essere proprio allo scopo di produrre la cosa venduta (anche se, come riferito più specificamente nella sede propria, deve essere chiarito come l'oggetto mediato del contratto non sia una prestazione che deduce un facere , bensì un'attribuzione traslativa avente ad oggetto la cosa in sè, dovendo, per tale via, essere distinta la vendita di cosa futura rispetto all'appalto). La vendita di cosa altrui ha invece ad oggetto un'attribuzione traslativa deducente un bene che, ancorchè esistente, appartiene ad altri che non sia il venditore  nota2 . Nè deve venire in considerazione come l'esito di una futura successione a causa di morte in relazione alla quale si presume che il disponente possa essere beneficiario: qualora risultasse che la vendita fosse stata perfezionata proprio in vista dell'apertura del fenomeno successorio, la stipulazione non potrebbe non reputarsi nulla ai sensi del ricordato art.458 cod.civ.  nota3. La ricorrenza delle caratteristiche della futurità e dell'altruità della cosa nella vendita può cumularsi. Ben potrebbe ipotizzarsi l'eventualità in cui l'oggetto dell'attribuzione traslativa dedotta nella vendita non esista nel tempo del perfezionamento del contratto e che sia altresì previsto che, quand'anche esso sia venuto ad esistenza, la proprietà spetti ad un soggetto terzo rispetto alle parti della vendita. E' chiaro che, in questo caso, non sarà sufficiente che la cosa sia venuta ad esistenza, dovendo altresì il venditore procurarne all'acquirente la proprietà (direttamente o indirettamente) nota4 .

Nella vendita di cosa generica l'operazione di individuazione segna il momento fondamentale del meccanismo traslativo, stante la fungibilità delle cose che ne costituiscono l'oggetto immediatonota5 . Anche in questo caso è possibile prospettare una combinazione tra la genericità e l'altruità.  Nella vendita di cosa generica altrui, tuttavia, il fatto della appartenenza delle cose ad altri sfuma, assumendo rilievo assorbente, stante l'assoluta fungibilità delle cose, l'evento oggettivo della messa a disposizione di esse da parte del venditore. Non potrebbe l'acquirente ottenere la risoluzione del contratto sulla scorta del fatto che il venditore non risulti proprietario delle cose generiche: in altre parole, non è praticabile il ricorso al modo di disporre dell'art.1479 cod.civ. perchè questa norma ha quale termine di riferimento esclusivamente la cosa specifica che sia stata venduta come propria mentre appartiene ad altri nota6 . Nella fattispecie, una volta fatta la vendita di 100 quintali di ferro, poco conta che il venditore Caio non ne fosse proprietario al tempo del perfezionamento dell'accordo. Ben potrà egli procurarsi con facilità detto quantitativo di merce, qualificata da un'assoluta fungibilità e reperibilità nota7 .

Più articolata è la distinzione tra vendita di cosa altrui e promessa del fatto del terzo (art.1381 cod.civ.)Poichè quest'ultima può essere definita come una pattuizione intesa a garantire il fatto che il terzo si obblighi ovvero compia un fatto specifico è evidente l'analogia rispetto alla vendita di cosa altrui, nella quale l'alienante assume a proprio carico il risultato di procurare direttamente o indirettamente l'acquisto della cosa, venendo sostanzialmente ad impegnarsi circa la condotta del terzo proprietario  nota8. A questo riguardo la differenza non può invero essere rinvenuta nella considerazione secondo la quale nella promessa del fatto del terzo il promittente assumerebbe l'obbligo di far vendere la cosa direttamente dal proprietario al promissario mentre nella vendita di cosa altrui  questa stessa negoziazione, che assume una rilevanza assorbente,  sortirebbe effetti reali differiti nota9. Anzitutto dalla promessa del fatto del terzo, almeno secondo l'opinione preferibile nota10 , non tanto scaturisce un'obbligazione in capo al promittente, quanto una prestazione di garanzia. In altre parole al promissario spetta l'indennizzo in ogni caso in cui il terzo non abbia posto in essere la condotta promessa, indipendentemente dall'impiego della massima diligenza da parte del promittente. Da questo punto di vista nella vendita di cosa altrui si evidenzia una dinamica non molto dissimile. Se si accoglie la qualificazione di essa come di vendita con effetti reali differiti (e non già come vendita obbligatoria) appare chiaro come l'oggettiva mancata produzione del risultato avuto di mira dalle parti non possa non riflettersi sul sinallagma. In questo caso si potrebbe giungere al punto di considerare addirittura nulla la vendita a cagione dell'oggettiva mancanza dell'oggetto, ciò che si riverbererebbe altresì sull'elemento causale della negoziazione  nota11.

Come è evidente vengono piuttosto in esame le analogie tra le due figure, atte al perseguimento di un risultato analogo. Esse sono infatti entrambe qualificate da un meccanismo effettuale in qualche modo connotato da un oggettività funzionale. Occorre piuttosto specificare la differenza tra le stesse nel fatto che nella promessa del fatto del terzo avente ad oggetto la vendita del bene dal terzo al promissario l'unica modalità di consecuzione del risultato consiste nel perfezionamento di un atto traslativo intercorrente tra il detto terzo (unicamente al quale è demandato il facere consistente nel trasferimento della proprietà della cosa: Cass.Civ. Sez. II, 2363/81 ) ed il promissario. Nella vendita di cosa altrui, a questa dinamica, pure praticabile (vale a dire l'acquisto diretto) si affianca l'ipotesi, da considerare ordinaria, dell'atto acquisitivo tra il venditore (che si vincola in proprio al raggiungimento del risultato finale) e il terzo, atto in forza del quale il bene deve intendersi automaticamente trasferito a colui che riveste la qualità di acquirente nella vendita di cosa altrui precedentemente stipulata.

E' possibile da ultimo delineare la differenza tra vendita di cosa parzialmente altrui (art.1479 cod.civ.) ed altre ipotesi, quali quella prevista dall'art.1489 cod.civ. (vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali appartenenti a terzi non dichiarati ed ignoti al compratore) o quella di cui all'art.1482 cod.civ., afferente alla vendita di cosa gravata da garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o sequestro parimenti non dichiarati dal venditore ed ignorati dal compratore. Le figure da ultimo menzionate si sostanziano in quelle che possono essere definite limitazioni qualitative e non semplicemente quantitative del diritto sul bene oggetto di alienazione  nota12. Sia nell'uno sia nell'altro caso risulta praticabile per l'acquirente far valere la garanzia per l'evizione di cui agli artt.1481 , 1485  e ss. cod.civ. (ciò che invece non è possibile in tema di vendita di cosa parzialmente altrui), domandare la risoluzione del contratto per inadempimento ovvero agire per ottenere una riduzione del prezzo (rimedi questi applicabili anche alla vendita di cosa parzialmente altrui, a proposito della quale è dettato l'art.1480 cod.civ.). La fattispecie di cui all'art.1482 cod.civ. è altresì assistita da un rimedio specifico: il compratore ha la possibilità di sospendere il pagamento del prezzo domandando al giudice la fissazione di un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479 cod.civ.  nota13.

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.22.
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nota2

Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, 175.
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nota3

Si reputa tuttavia (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.655; cfr. in giurisprudenza Cass.Civ. Sez.II, 2261/77 ) che la vendita di cose altrui non sia nulla ai sensi dell'art. 458  cod.civ. ogniqualvolta le parti non abbiano considerato l'oggetto del contratto quale entità di una futura successione. Si pensi al seguente esempio: Tizio vende a Caio il fondo Tusculano di Sempronio con il quale egli ha già stipulato un contratto preliminare e Sempronio, magari senza che Tizio se l'aspetti, muore nominandolo erede.
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nota4

Cfr.Romano, Vendita. Contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1960, p.73.
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nota5

Messineo, Manuale di dir. civ.e comm., vol.IV, Milano, 1954, p.55.
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nota6

Cfr.Tatarano, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol.IV, Torino, 1980, p.794.
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nota7

La questione si è posta particolarmente per la c.d. vendita allo scoperto, espressione che, nella terminologia degli affari, designa la vendita a termine di beni generici nella quale si prescinde dal presupposto di un'attuale disponibilità dei beni stessi da parte dell'alienante. Parte della dottrina (Rubino, cit., p.353), ha infatti configurato questa fattispecie come vendita di cosa altrui: il  richiamo non sembra tuttavia del tutto pertinente perché, trattandosi anche qui di una vendita generica, non ha rilievo l'attuale appartenenza del bene (Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di dir. civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.256).
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nota8

Cfr. Furgiuele, Vendita di cosa futura, Milano, 1974, p.172.
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nota9

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.118.
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nota10

Briganti, Fideiussione e promessa del fatto altrui , Napoli, 1981, p.110.
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nota11

Ciò indipendentemente dal sindacato relativo alla condotta tenuta dall'alienante, senza che, tuttavia, per questo motivo possa essere escluso il parallelo ricorso alla risoluzione per inadempimento ogniqualvolta, nel tempo che precede il termine entro il quale la cosa deve essere trasferita all'acquirente, il venditore della cosa altrui abbia già manifestato una condotta negligente o omissiva. La qualificazione della vendita come ad effetti reali differiti non esclude infatti la possibilità di configurare a carico del venditore un'obbligazione (secondaria ed accessoria) in relazione a tutte quelle condotte che si palesino utili o necessarie a far acquisire la proprietà del bene all'acquirente. Chiariti questi aspetti si deve dissentire dall'opinione (Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli,1998, p.128) secondo la quale la disciplina delle due ipotesi si differenzierebbe proprio in relazione alla responsabilità. E' infatti contestabile che, mentre nella vendita di cosa altrui la sanzione (primaria) rispetto al mancato trasferimento della proprietà in capo all'acquirente consista nel risarcimento del danno afferente all'inadempimento (con la conseguenza che il venditore potrebbe, dando conto della propria incolpevole condotta, andare esente da ogni responsabilità), nella promessa del fatto del terzo il promittente sia sempre tenuto a indennizzare il promissario in relazione all'oggettività della prestazione di garanzia. Se quest'ultimo asserto è indubbiamente corretto, non altrettanto si può dire del primo. Ciò non già nel senso, come riferito, dell'impossibilità di domandare la risoluzione della vendita per inadempimento, bensì nel senso di considerare in via primaria la conseguenza della nullità della vendita in relazione al mancato ottenimento del risultato programmato dalle parti. Né si dica che in questo modo il contraente acquirente sarebbe  meno tutelato, giacché l'azione di nullità garantirebbe il venir meno dell'efficacia del contratto senza alcuna indagine sulla rilevanza della condotta del venditore: il mero fatto oggettivo della mancata produzione dell'effetto traslativo in favore dell'acquirente giustificherebbe la reazione dell'acquirente, prescindendo dalla colpa o dal dolo della controparte. Per di più l'accoglimento della domanda di nullità garantirebbe al medesimo acquirente la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, quantomeno nella misura dell'interesse negativo. L'integrale risarcimento del danno (comprendente cioè anche l'interesse positivo) sarebbe invece subordinato all'esperimento della ulteriore azione di risarcimento, derivante dall'accertamento dell'inadempimento della obbligazione (secondaria) dell'alienante e richiederebbe invece la prova della colpevolezza della condotta del medesimo.
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nota12

In questo senso Luzzatto, La compravendita, Torino, 1961, p.208 e ss.
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nota13

Stante la specialità della disciplina in esame, si ritiene che il compratore non possa avvalersi degli ordinari procedimenti di risoluzione, in quanto già sufficientemente tutelato (Luminoso, I contratti tipici ed atipici , in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.133).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto altrui, Napoli, 1981
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • FURGIUELE, Vendita di cosa futura ed aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • TATARANO, Art. 1478 cod. civ. , Torino, Cod.civ.annotato con la dottrina e la , giurisprudenza a cura di Perlingieri, 1980

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