Appartengono alle regole stabilite per le vendita e compatibili con la permuta ex art.
1555 cod.civ. le norme in
cui il prezzo non è un presupposto essenziale e possono, nella disciplina del contratto in esame, essere sostituite dal trasferimento del diritto su una cosa. Sono altresì ritenute applicabili alla permuta tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo
nota1, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, considerandolo quale corrispettivo della prestazione non strettamente legato all'essenza di misuratore di valore, rinvenendo la propria ragion d'essere nella generica funzione di scambio del contratto (così Cass. Civ. Sez. II,
2167/79 )
nota2.
Così sarà utilizzabile l'art.
1471 cod.civ., che pone
divieti speciali di comprare a pena di nullità o di annullabilità. Analogamente si può riferire dell'art.
1476 cod.civ., che disegna le obbligazioni principali facenti capo al venditore, da riferire nella permuta ad entrambe le parti; dell'art.
1472 cod.civ., ai sensi del quale il contratto può avere ad oggetto
cose future (aspetto del quale si tratterà separatamente), dell'art.
1477 cod.civ. afferente alla
consegna della cosa; degli artt.
1478 ,
1479 ,
1480 cod.civ., relativi alla vendita di
cosa altrui; dell'art.
1481 cod.civ. riguardante il
pericolo di rivendica, nonchè del successivo
art.1482 cod.civ.
(cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli). Per quanto attiene alle norme di cui agli artt
1485 ,
1486 ,
1487 ,
1488 cod.civ. (che riguardano la garanzia per evizione) non può esserne esclusa l'applicazione alla permuta, sia pure sulla scorta di un'interpretazione che tenga conto dell'esistenza di una disciplina specifica di tale aspetto (art.
1553 cod.civ.). Si palesano inoltre applicabili gli artt.
1490 ,
1491 ,
1492 ,
1493 ,
1494 ,
1495 ,
1496 ,
1497 cod.civ. dettati in tema di
garanzia per i vizi della cosa, tenendo conto che l'alternativa prevista dall'
art.1492 cod.civ. (secondo il quale l'acquirente ha la possibilità di chiedere in alternativa alla risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo) deve essere intesa nel senso che tale ultima opzione (cioè la riduzione del prezzo) si concreta nella riduzione della prestazione del contraente adempiente, ciò che può avvenire in forza della corresponsione di un conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente ovvero (se si tratti di beni fungibili), mediante la parziale restituzione in natura di essi (Cass. Civ. Sez. II,
2167/79 ).
Ancora, sono applicabili alla permuta le regole proprie del
riscatto convenzionale (artt.
1500 ,
1501 ,
1502 ,
1503 ,
1504 ,
1505 ,
1506 ,
1507 ,
1508 ,
1509 cod.civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
11752/92 ), quelle relative alla determinazione del luogo della consegna, alla garanzia di buon funzionamento, ai
rimedi speciali previsti in materia di vendita di cose mobili (accertamento dei difetti, deposito della cosa venduta, risoluzione di diritto, restituzione di cose non pagate: artt.
1510 ,
1511 ,
1512 ,
1513 ,
1514 ,
1517 ,
1519 cod.civ. ). In particolare sembra praticabile il ricorso alla norma sulla
compravendita in danno: qualora uno dei permutanti fosse inadempiente, l'altro potrebbe far vendere la propria cosa ai sensi del disposto di cui all'art.
1515 cod.civ.; se l'obbligazione del permutante inadempiente deducesse una cosa fungibile, l'altro potrebbe fruire del procedimento di cui all'art.
1516 cod.civ.
nota3.
Non sembrano esservi difficoltà neppure in ordine alla configurazione di una permuta con
riserva di gradimento, sulla falsariga dell'analoga specie di vendita (art.
1520 cod.civ. ) di una permuta
a prova (art.
1521 cod.civ. ), di una permuta
su campione e su tipo di campione (art.
1522 cod.civ. ). Una permuta contrassegnata dal
riservato dominio invece pare difficilmente configurabile. Nella vendita con riserva di proprietà (artt.
1523 ,
1524 ,
1525 e
1526 cod.civ.) infatti il motivo del mancato trasferimento del diritto deve essere ricercato nel fatto che il pagamento del prezzo non è ancora interamente avvenuto, eventualità che nella permuta appare limitata alla corresponsione di un conguaglio differita nel tempo
nota4 . Non sembrano esservi ostacoli per ipotizzare l'applicazione alla permuta delle norme in tema di vendita di cose immobili, con speciale riferimento alle regole sulla
vendita a corpo o a misura (
artt.1537 e
1538 cod.civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
1932/82 ).
Note
nota1
Si pensi all'
art.1473 cod.civ., relativo all'eterodeterminazione del prezzo che le parti abbiano rimesso ad un terzo: la norma non sembra inapplicabile alla permuta, almeno quando essa abbia ad oggetto cose determinate soltanto nel genere.
top1nota2
L'estensione alla permuta delle disposizioni sulla vendita rinviene la propria giustificazione nella speciale affinità economica-giuridica tra i due contratti a titolo oneroso: Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.196.
top2nota3
Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.239.
top3nota4
L'opinione prevalente della dottrina (Capozzi, op.cit., p.238; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, Torino, 1972, p.1153; Luminoso, op.cit., p.197) è nel senso dell'ammissibilità in linea teorica di una permuta con riserva della proprietà. Si reputa, in particolare, che la figura debba essere svincolata da quella espressamente disciplinata dal legislatore e consistente nella vendita rateale con riserva della proprietà. In detto schema il fatto che il riservato dominio sia posto a garanzia del pagamento dell'intero prezzo lo rende difficilmente applicabile alla permuta. Nulla impedisce tuttavia che le parti possano prevedere il congegno in riferimento ad uno scambio permutativo. Così ad esempio qualora uno dei contraenti abbia permutato un bene attualmente esistente verso il corrispettivo di un bene futuro: a garanzia della venuta ad esistenza di quest'ultimo il contraente che trasferisce la proprietà del bene esistente potrebbe riservarsene la proprietà.
top4Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
Prassi collegate
- Quesito n. 188-2015/T, Imposta di registro - agevolazione prima casa – unità contigue – permuta – imposta sostitutiva
- Applicabilità del sistema del cosiddetto prezzo-valore alle fattispecie negoziali diverse dalla compravendita