Appartenenza soggettiva e disciplina (beni culturali)



Assai rilevante, ai fini della disamina della disciplina applicabile ai beni culturali è l'elemento dell'appartenenza soggettiva. I beni culturali possono infatti appartenere allo Stato, agli enti locali, ad enti pubblici in genere, ad enti ecclesiastici, a persone giuridiche lucrative o meno, a persone fisiche.

Assumeremo in considerazione partitamente per ciascun soggetto la diversa disciplina approntata dal legislatore, distinguendo, in particolare, tra:

  1. i beni culturali appartenenti allo Stato o agli enti pubblici territoriali, ad enti pubblici non territoriali ovvero da persone giuridiche private purchè senza fini di lucro (in esse ricompresi gli enti ecclesiastici);
  2. i beni culturali appartenenti ai privati persone fisiche ovvero alle persone giuridiche che perseguono finalità lucrative nota1.

Note

nota1

Durante la vigenza del t.u. 490/1999 nella categoria sub a) si poteva operare la distinzione tra beni culturali appartenentiallo Stato o agli enti pubblici territoriali(che dovevano essere automaticamente considerati come appartenenti al demanio dello Stato ovvero al demanio comunale e provinciale) e beni appartenenti ad enti pubblici non territoriali ovvero da persone giuridiche private purchè senza fini di lucro (semmai appartenenti al patrimonio indisponibile). Tale differenziazione ha perduto di significato in relazione ai nuovi aspetti legati al coordinamento tra il nuovo Codice dei beni culturali e le disposizioni del codice civile relative all'individuazione dei beni appartenenti al demanio.
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Prassi collegate

  • Focus 2/2015, La circolazione dei beni culturali
  • Quesito n. 548-2011/C, Alienazione a favore del pontificio seminario di bene ecclesiastico di proprietà di istituto religioso
  • Studio n. 76-2006/T, La regola del prezzo–valore e sua applicazione all'alienazione di beni immobili culturali
  • Quesito n. 5789/C, Codice dei beni culturali e associazioni non riconosciute

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