Beni appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche con fine lucrativo



La disciplina del bene culturale o artistico appartenente a persone fisiche ovvero a persone giuridiche aventi scopo di lucro s'impernia sulla dichiarazione d'interesse culturale (già dichiarazione d'interesse particolarmente importante secondo la previgente disciplina) e la successiva notifica da parte dell'Amministrazione (artt.13 , 14 e 15 del D. Lgs. 42/04).

Per tali soggetti non si può dire che l'intrinseca essenza di un bene, che possa essere definito culturale per natura quando appartenente ad un ente pubblico, valga a sottoporre il medesimo alla speciale disciplina prevista dalla legge. Diviene a questo proposito essenziale l'intervento della dichiarazione predetta da parte del Ministero seguita dalla notificazione della medesima nonché dalla trascrizione, ogniqualvolta si tratti di beni immobili.

Una volta che il procedimento sia stato perfezionato il bene culturale appartenente alla persona fisica ovvero alla persona giuridica il cui scopo sia lucrativo è qualificato da speciali regole che ne contrassegnano la conservazione, l'utilizzo, l'eventuale effettuazione di opere edilizie.

Elementi salienti della disciplina prevista dalla legge citata, nell'ipotesi d'alienazione del bene, sono i seguenti:

  1. L'obbligo di fare denunzia degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali.
  2. La sussistenza del diritto di prelazione, per la cui disciplina sono richiamate le norme che valgono per la prelazione concernente i beni appartenenti a persone fisiche.
  3. La previsione della nullità delle alienazioni effettuate in spregio della normativa.

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