Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 56
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ALTRE ALIENAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (Lettera così modificata dal numero 1) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) (Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 2. L'autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. (Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. (Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. (Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5. (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter). (Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)