Differenza di disciplina tra beni culturali appartenenti a persone fisiche e persone giuridiche



Riassumendo i momenti di rilevanza della differenza di disciplina concernente l'aspetto soggettivo dell'appartenenza dei beni culturali, è possibile distinguere tra beni facenti capo ad enti pubblici non territoriali e persone giuridiche private senza scopo di lucro e beni appartenenti a persone giuridiche private con scopo lucrativo e persone fisiche. Ciò senza riferire dei beni culturali appartenenti ad enti pubblici territoriali, la cui natura demaniale li assoggetta alla speciale disciplina per essi prevista.

  1. I beni appartenenti ai primi soggetti devono venire catalogati. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. Si badi come ai sensi del previgente t.u. 490/99 i detti enti fossero tenuti alla compilazione di apposito elenco descrittivo (i cui effetti peraltro erano meramente ricognitivi). Non altrettanto è a dirsi per le persone fisiche o per gli enti lucrativi (a carico dei quali neppure in precedenza era disposto l'obbligo di predisposizione degli elenchi descrittivi menzionati).
  2. Per questi ultimi (vale a dire per le persone fisiche e quelle giuridiche aventi scopo lucrativo) entra in gioco il modo di disporre dell'art. 13 del Codice (già art.6 del t.u.490/99), ai sensi del quale il Ministero dichiara l'interesse culturale (già interesse particolarmente importante) delle cose indicate all'art. 10, III comma (come modificato dall'art.2 , D.Lgs. 62/08) nota1. In definitiva la dichiarazione di interesse culturale (nonché la notificazione e l'eventuale trascrizione) per i privati costituisce il mezzo per il cui tramite conoscere della natura culturale del bene (dato che non esistono elenchi).
  3. Per i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali ed alle persone giuridiche private che non perseguono finalità lucrative (nonché, si deve ritenere, per i beni sdemanializzati appartenenti agli enti pubblici territoriali) l'alienazione è preceduta da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dei beni culturali, cui fa seguito la procedura della prelazione. Per quanto attiene ai beni appartenenti alle persone fisiche ovvero a quelle giuridiche lucrative invece occorre seguire uno specifico procedimento che si articola nella denuncia dell'atto di alienazione di cui all'art. 59 del Codice (già art.58 del t.u. 490 del 1999) e nel susseguente decorso del termine previsto per l'eventuale esercizio della prelazione di cui agli artt. 60,61,62 del Codice (già artt. 60 , 61 e 62 del t.u. 490/99). L'eventuale violazione della procedura di legge produce la nullità dell'attività negoziale riguardante i beni in esame ai sensi dell'art. 164 del Codice (cfr. il previgente art. 135 t.u. 490/99) ed il mantenimento della possibilità di attivare la prelazione.


Note

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Mentre per il previgente t.u. 490/99 il riferimento era alle cose di cui al II comma dell'art.2 ) (vale a dire i beni ex se culturali)", ai sensi del II comma della disposizione in esame sempre il Ministero dichiarava l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2 , I comma, lettera b) (vale a dire i beni culturali per relationem ), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2 , I comma, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2 , IV comma, lettera c) (gli archivi).
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