Associazioni riconosciute: normativa di riferimento



Il diritto di liberta associativa possiede rilevanza costituzionale. Sotto qusto profilo l'art. 2 Cost. afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita.". Di tale precetto costituisce ulteriore specificazione il successivo art. 18 Cost. , ai sensi del quale "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

Un primo ordine di limiti al diritto di associazione e dunque costituito dal logico riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti (associazione per delinquere: art. 416 cod.pen.; associazione di stampo mafioso: art. 416 bis cod.pen.).

Il secondo comma dell'art. 18 Cost. aggiunge, come ulteriori ipotesi di associazioni vietate quelle ".segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

Con legge di rango costituzionale e stata vietata la ricostituzione del disciolto partito fascista ( art. 1 L. Cost. n. 43 del 1948).

Con la Legge 25 gennaio 1982, n.17, la cui emanazione ha tratto origine dalle vicende concernenti la loggia massonica denominata P2, e stato specificato il concetto di associazioni segrete di cui all'art. 18 Cost. . Ai sensi dell'art. 1 della Legge citata si considerano segrete quelle associazioni che, anche all'interno di associazioni palesi, nascondendo la loro esistenza, i fini e attivita, ovvero rendendo sconosciuti gli associati, svolgono attivita di interferenza sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche.

Si faccia attenzione alla differenza tra riservatezza e segretezza. Sono vietate soltanto le associazioni segrete, non quelle che semplicemente tengono alla riservatezza circa l'appartenenza ad esse dei membri. Non dovrebbe conseguentemente esser ritenuta vietata quell'associazione che semplicemente non palesasse esternamente i nominativi dei propri associati.

Il Codice civile disciplina le associazioni riconosciute (insieme alle fondazioni) negli artt. 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31, 32 , 33 , 34 e 35 . Se ne occupava inoltre nell'originaria formulazione degli artt. 600 cod.civ. e 786 cod.civ. i quali subordinavano l'efficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore di enti non riconosciuti alla circostanza dell'avvenuta presentazione dell'istanza per ottenere il riconoscimento (da proporre, rispettivamente, entro il termine di un anno dall'eseguibilita del testamento o della donazione). Le citate disposizioni sono state successivamente abrogate per effetto della Legge 22 giugno 2000, n.192 , a propria volta recante modifica dell'art.13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini). Successivamente la legge di riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6) introduceva nel corpus del codice civile l'art. 2500 octies cod. civ. , il cui III comma contempla la possibilita che l'associazione si trasformi in societa di capitali.

La disciplina del riconoscimento, che è attualmente conseguenza dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture e le Regioni (ovvero le Province autonome), è contenuta nel D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (che ha abrogato, ai sensi dell'art.20 L. 15 marzo 1997 n.59 gli artt. 14 , 33 , 34 cod.civ., nonchè parte degli artt. 16 , 27 e 35 cod.civ.).

Del codice di procedura civile rilevano l'art. 19 , II comma; l'ultimo comma dell'art. 75 , l'art. 78 ; il II comma dell'art.145 .

Nell'ambito della legislazione pubblicistica si segnala la disciplina economica dei partiti di cui alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 come modificata con la Legge 18 novembre 1981, n. 659 e la Legge 27 gennaio 1982 n. 22 , oggetto di abrogazione in forza di referendum popolare ed in seguito ripristinata nella sostanzanota1.

Note

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A tale riguardo si veda l'art. 30 della L. 146/98 il quale aggiunge i commi 1- bis, 1- ter e 1- quater all'art. 4 , L. 2 gennaio 1997, n. 2, che stabilisce lo stanziamento annuo di 110 miliardi a favore di movimenti e partiti politici.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 189-2016/I, Associazione in attesa di riconoscimento e responsabilità degli amministratori
  • Quesito n. 1097-2014/I, Associazione sindacale e riconoscimento ex art. 1 d.p.r. 361/2000

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