Legge del 1982 numero 17 art. 1


Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18
della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni
palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete
congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo
sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle
funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche,
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici,
nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

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