Codice Civile art. 28


TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI
1. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
2. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
3. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell' articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

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