Legge del 1997 numero 127 art. 13


ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO O AUTORIZZAZIONI PER ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E PER ACQUISTARE BENI STABILI
1.L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati ll'articolo 600, il quarto comma dell'art. 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonchè le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge
(articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 192/2000 "Modifica dell'articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile").

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