Codice di Procedura Civile art. 78


CURATORE SPECIALE
1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l' assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all' incapace, alla persona giuridica o all' associazione non riconosciuta un curatore speciale che lo rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l' assistenza.
2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d' interessi col rappresentante.

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