Codice Civile art. 32


DEVOLUZIONE DEI BENI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE
1. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell' ente, l' autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

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