Codice Civile art. 35


DISPOSIZIONE PENALE
1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, (Parole soppresse dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)] sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione.

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