Legge del 1997 numero 2 art. 4


Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.
Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 (Comma aggiunto dall'art. 30, L. 8 maggio 1998, n. 146).
All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole (Comma aggiunto dall'art. 30, L. 8 maggio 1998, n. 146).
Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione (Comma aggiunto dall'art. 30, L. 8 maggio 1998, n. 146).
I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tal fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute (Comma aggiunto dall'art. 6, L. 3 giugno 1999, n. 157).
Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Comma aggiunto dall'art. 6, L. 3 giugno 1999, n. 157).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 2 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti