Società di capitali e diritto di recesso del socio. Modifica statutaria relativa alla percentuale dell'utile da destinare a riserva. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13845 del 22 maggio 2019)

In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.

Commento

E' noto come le situazioni attributive del diritto di recesso nell'ambito di società a base capitalistica di cui all'art. 2437 cod.civ. siano tassative. Tra esse l'attenzione della S.C. si è soffermata su quella di cui alla lettera g) della norma, che fa menzione della delle "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione". Nel caso di specie veniva in esame la modificazione statutaria approvata dall'assemblea, in forza della quale veniva incrementata stabilmente la quota di utile da destinarsi a riserva straordinaria. Per tale via si sarebbe pervenuti ad una altrettanto stabile riduzione del diritto alla percezione degli utili da parte di ciascun socio. La fattispecie si inquadra propriamente nel riferimento ai "diritti di partecipazione" di cui alla riferita lettera g) della norma già citata. Si noti come al medesimo risultato pratico (senza che fosse invocabile il diritto di recesso) si sarebbe potuti pervenire anno per anno (ma non in via stabile e programmatica) in sede di approvazione del bilancio, da parte di una maggioranza che avesse a destinare una parte dell'utile a riserva, evitandone così la distribuzione.

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