Società a responsabilità limitata e recesso del socio. Necessaria la forma scritta? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4481 del 19 febbraio 2021)

La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 cod.civ. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si esprime nel senso dell'assenza di oneri formali per la manifestazione del diritto di recesso nell'ambito della società a responsabilità limitata. A differenza delle società per azioni, la legge non ha dettato alcuna modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Spetta pertanto allo statuto disporre le modalità per il suo esercizio. In difetto potrebbe essere evocata la disciplina prevista per le società per azioni. Giova osservare come assai articolata sia la disciplina relativa alle modalità concrete di esercizio del diritto di recesso (art.2437 bis cod.civ.) ed alla conseguente determinazione del valore delle azioni da liquidarsi al socio recedente (art.2437 ter cod.civ.. Con riferimento alla prima delle norma citate (art. 2437 bis cod.civ.), occorre riferire che il diritto di recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso risulta differente da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio. Ai sensi del III comma della norma in esame, il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, risulta privo di efficacia, nell'ipotesi in cui, entro novanta giorni, la società abbia a revocare la deliberazione che lo legittimava ovvero se viene deciso lo scioglimento della società. In relazione alla prima prescrizione, in giurisprudenza è costante il richiamo al carattere recettizio della relativa dichiarazione. Ciò non può non comportare, sia pure implicitamente, il ricorso alla forma scritta.

Aggiungi un commento