Se a vendere è il sedicente procuratore del proprietario del bene non è configurabile l'acquisto per intervenuta usucapione abbreviata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4851 del 26 marzo 2012)

L'usucapione abbreviata, di cui all'art. 1159 c.c., non è configurabile in relazione all'acquisto posto in essere da un falsus procurator del proprietario, non integrando l'atto compiuto in nome altrui da persona sprovvista di poteri rappresentativi un titolo idoneo a trasferire la proprietà, quanto, piuttosto, un atto negoziale inefficace, né potendo, in tal caso, sussistere il requisito della buona fede dell'acquirente, intesa come ignoranza dell'alienità del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è il vizio che affligge il contratto stipulato da un soggetto privo di poteri rappresentativi? Non la nullità, non l'annullabilità, bensì la mera inefficacia, suscettibile di esser tale in via definitiva o, al contrario, di cedere il posto alla sopravvenuta efficacia piena, a cagione della ratifica effettuata dal dominus di cui venne speso il nome. Ne segue che la vendita fatta da falsus procurator non integra gli estremi di quel "titolo astrattamente idoneo" a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione abbreviata, modalità acquisitiva riconducibile al novero degli acquisti a non domino. Una cosa è affermarsi proprietario di un bene vendendolo come tale, altra cosa è, come nel caso in esame, affermare di esser il procuratore del proprietario del bene e venderlo in tale riferita qualità.

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