Contratto con se stesso



La figura del contratto con se stesso (art. 1395 cod.civ. ) concreta un'ipotesi specifica del conflitto d'interessi: un unico soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di due parti nota1.

Può trattarsi di un procuratore che acquista in proprio il bene che avrebbe dovuto alienare a terzi, ovvero di un procuratore che rappresenta contemporaneamente sia il compratore, sia il venditore.

Al quesito sollevato in dottrina nota2; circa la astratta possibilità strutturale di dar vita ad un contratto formato da una sola persona viene data risposta attingendosi al concetto di rappresentante come mera parte formale, in antitesi rispetto alla parte sostanziale che è costituita dal soggetto al quale vengono imputati gli effetti dell'atto. In questo senso, è ben possibile che in capo al rappresentante si cumulino le figure di entrambe le parti, le quali tuttavia continuano a rimanere se non fisicamente, comunque giuridicamente distinte. Questo significa che la medesima persona svolga la funzione di due parti formali o di una parte sostanziale ed una formale. Non è ovviamente prospettabile il cumulo in capo allo stesso soggetto di due parti sostanziali: la cosa non potrebbe non indurre nullità dell'atto per difetto di causa. Non posso vendere a me stesso un bene che sia già mio.

Dal punto di vista della disciplina, si può osservare che apparirebbe estremamente inopportuno consentire che un soggetto decida nel proprio interesse e, contemporaneamente, per lo stesso atto negoziale, contrassegnato da nesso sinallagmatico, anche nell'interesse di un'altra. In un'ipotesi di questo genere il contratto con sè stesso è perciò di regola annullabile e non genera perciò per il notaio rogante alcuna responsabilità ex art. 28 n.1 (Cass.Civ., Sez. III, 1766/98; contra cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12081/92) nota3. Sarà onere del rappresentante dimostrare che sia stata assicurata la protezione del rappresentato, operando una presunzione juris tantum del contrario (Cass. Civ., Sez. III, 19229/13).

La fattispecie è eccezionalmente valida quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto, oppure il contenuto del contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato (art. 1395, 1735 ,1471, n. 4 cod.civ.) nota4. Detta predeterminazione, infatti, elimina a priori la possibilità dell'insorgenza del conflitto. Poniamo il caso che fosse stata conferita procura a vendere a un prezzo determinato e a condizioni fissate dal rappresentato: l'interesse di quest'ultimo non potrebbe risentirne se il procuratore compera per sè a quel prezzo e a quelle condizioni. Rimane in questo caso da apprezzare se di procura trattasi o di nomina di mero nunzio nota5. Talvolta in giurisprudenza si rinvengono interventi perplessi: come valutare la decisione con la quale è stata reputata idonea l'autorizzazione del rappresentato soltanto in presenza della parallela predeterminazione degli elementi del contratto? (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 6398/11). Peraltro tale orientamento è stato successivamente ribadito, essendosi rilevato che soltanto la predeterminazione del contenuto del contratto vale ad escludere il conflitto, non essendo sufficiente la mera accondiscendenza del rappresentato (Cass. Civ., Sez. II, 4143/2012). Nel senso della alternatività dei requisiti posti dalla norma in esame allo scopo di reputare superato il conflitto, si veda tuttavia Cass. Civ., Sez. VI-III, 29959/2019.
Andrebbe infatti rilevato come, a rigore, un'assoluta predeterminazione del contenuto dell'accordo non tanto escluderebbe il conflitto in parola, quanto piuttosto eliminerebbe la ricorrenza stessa della fattispecie rappresentativa, degradandola a semplice ambasceria.

La medesima ratio appare informare la disposizione dell'art. 1735 cod.civ. , per cui nella commissione di compra e vendita di titoli, divise o merci, aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dall'art. 1515 cod.civ., il commissionario stesso può fornire o acquistare per sè, al prezzo così risultante, le cose che dovrebbe comperare o vendere (pur conservando il suo credito alla provvigione quale commissionario), purchè il committente non abbia disposto altrimenti nota6. In questo caso, al fine di eliminare ogni possibile speculazione del commissionario ai danni del committente, se anche questo avesse fissato per la vendita un prezzo inferiore o per la compera un prezzo superiore a quello risultante nei modi anzidetti, il commissionario che acquisti per sè o fornisca di proprio, deve comunque praticare non il minore o il maggiore prezzo stabilito dal committente, ma quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione (art. 1735, II comma cod.civ.) nota7.

Quando il contratto con se stesso viene concluso in adempimento di una precedente stipulazione preliminare, si è stabilito che non operi la presunzione di conflitto di interessi in esame (Cass. Civ. Sez. III, 9270/99).

Cosa riferire dell'ipotesi in cui il contratto non sia contrassegnato da sinallagmaticità, come accade nel contratto di società?

Se Tizio conferisce a Caio procura per stipulare in suo nome atto costitutivo di società a responsabilità limitata non si vede perchè dovrebbe essere esclusa la partecipazione di Caio al medesimo atto in proprio, anch'egli quale socio della costituenda società.

Notevoli sono le ipotesi, da ritenersi riconducibili al conflitto di interessi, prospettabili nell'ambito della rappresentanza legale o dell'immedesimazione organica, di acquisto, anche all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, da parte dei genitori (art. 323 cod. civ.), del tutore e del protutore (art. 378 cod. civ.), degli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni e delle province o di altri enti pubblici, da parte dei pubblici ufficiali (art. 1471, nn. 1 e 2 cod. civ.), e infine da parte di quanti per legge o per disposizione dell'autorità sono investiti dell'amministrazione dei beni, e dei mandatari, quanto ai beni, rispettivamente, del minore o che amministrano o che hanno incarico di vendere.

E' infine il caso di segnalare la possibilità di istituire un collegamento tra il rilascio di una procura irrevocabile da parte del rappresentato con l'espressa facoltà per il procuratore di contrarre con sè medesimo, ai sensi dell'art. 1395 cod.civ. , ed un mutuo erogato da quest'ultimo al primo. In questa ipotesi, qualora le intese tra le parti fossero nel senso che il creditore possa procedere, per l'eventualità dell'inadempimento del mutuatario, all'acquisizione del bene per la cui vendita venne rilasciata la procura, l'intera operazione non potrebbe sottrarsi ad una valutazione di frode alla legge, palesandosi come contraria al divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.civ. .

Note

nota1

Cfr. Mosco, La rappresentanza volontaria nel diritto privato, Napoli, 1961, p.376.
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nota2

Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, Milano, 1973, p.281.
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nota3

V. Messineo, cit., p.283.
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nota4

Così, tra gli altri, Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.290; Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1145.
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nota5

In particolare ritiene che si sia di fronte ad un mero nuncius Ferrara, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.235.
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nota6

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.276; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, 1954, p.143.
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nota7

Si veda Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.98.
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Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MOSCO, La rappresentanza volontaria nel diritto privato, Napoli, 1961
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Quesito n. 632-2014/I, Vendita di immobili di s.a.s. ai soci, contratto con se stesso e autorizzazioni
  • Quesito n. 31-2007/I, Cessione di bene da sas ad sas aventi il medesimo socio accomandatario e legale rappresentante

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