Con riferimento ai
rapporti esterni in tema di rappresentanza diretta (vale a dire nell'ambito della relazione tra il rappresentato ed il contraente che ha a che fare con il rappresentante) assumono particolare rilievo le tematiche del difetto e dell'abuso di potere.
Il termine abuso diviene qui sinonimo di conflitto, anche soltanto potenziale, di interessi tra rappresentante e rappresentato (Cass. Civ. Sez. II,
7891/94 : cfr.
artt.1394 ,
1395 cod.civ.)
nota1. Come vedremo nel corso dell'esame specificamente condotto sul punto, esso importa
annullabilitá dell'atto, mentre l'assenza di poteri cagiona
inefficacia dell'atto stesso.
Possiamo distinguere l'
abuso (=uso non conforme all'interesse del rappresentato) dall'
assenza di potere rappresentativo
nota2. Nel primo caso il potere esiste, ma viene esercitato in maniera non conforme al fine per il quale esso è stato conferito dal rappresentato.La legge prende in considerazione una figura generale di abuso (il
conflitto di interessi : art.
1394 cod.civ. ) ed una figura particolare, tipizzata (il
contratto con sé stesso : art.
1395 cod.civ. ). L'ipotesi del difetto di poteri rappresentativi viene disciplinato, quanto alle conseguenze, dagli att.
1398 ,
1399 cod.civ..
Note
nota1
Nel senso che il rappresentante persegue un interesse proprio o di un terzo diverso rispetto a quello del rappresentato: cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.987.
top1nota2
Così Bianca, Diritto civile, vol.III, MIlano, 2000, p.99.
top2Bibliografia
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
Prassi collegate
- Studio n. 947-2013/C, Procura speciale a vendere e interpretazione della formula -tutti i diritti (ad essi costituenti) spettanti sull’immobile-