Relazione tra gli articoli 1395 e 1735 del codice civile



Problematica è la relazione che si pone tra gli artt.1735  e 1395  cod.civ.. Quest'ultima norma, dettata in materia di rappresentanza (diretta), prevede la possibilità che il contratto concluso dal rappresentante con sé medesimo in proprio o nella qualità di rappresentante di un soggetto ulteriore, sia escluso dall'impugnativa consistente nell'annullabilità, a condizione che vi sia un'espressa autorizzazione del rappresentato ovvero che sussista un meccanismo di predeterminazione del contenuto tale da escludere il conflitto. La prima tra le citate disposizioni invece permette al commissionario che possiede la veste di un mandatario senza rappresentanza di entrare nel contratto di compravendita (acquistando per sè ovvero vendendo al committente beni che gli appartengono) quando si tratti di titoli, valute o merci aventi prezzi di listino. Si tratta infatti di una situazione in cui, a motivo della predeterminazione del prezzo, parimenti non sussiste dubbio circa l'insussistenza di un conflitto di interessi.

La differenza tra le due figure consiste nell'esistenza di poteri rappresentativi nell'una che fanno difetto nell'altra.

L'elemento che invece le accomuna consiste nell'aspetto afferente all'autorizzazione del soggetto per conto del quale l'attività viene svolta, autorizzazione che attiene all'aspetto gestorio.

Ulteriore rilievo da compiere è quello afferente la riconducibilità dell'art. 1395 cod.civ., attinente ad una fattispecie rappresentativa diretta, ad un apparente ambito applicativo di maggior estensione rispetto a quello proprio dell'art. 1735 cod.civ. . Se è vero che soltanto l'art. 1395 cod.civ. contempla espressamente la possibilità che il rappresentante stipuli con sé stesso quando sia stato espressamente autorizzato, non può esservi dubbio che anche nel caso di cui all'art.1735 cod.civ.  vi sia la possibilità che committente e commissionario pattuiscano in questo senso, prevedendo la validità e l'efficacia della fornitura di beni che non avessero un prezzo "di listino" nota1.

 

Note

nota1

nota1

Ciò si dedurrebbe dalla possibilità di fare applicazione analogica dell'art. 1395 cod. civ.  anche in materia di commissione. Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.612. Secondo l'A. l'art. 1395 cod.civ.  sarebbe applicabile anche al commissionario. Qualora infatti dovesse sostenersi il contrario dovrebbe negarsi che il commissionario possa contrattare in proprio, quand'anche fosse stato preventivamente autorizzato dal committente nelle ipotesi in cui le merci non avessero un prezzo di listino. In definitiva colui che potrebbe contrattare in proprio in forza di procura non potrebbe fare la stessa cosa se semplicemente autorizzato. Contra  Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1984, p.620, a parere del quale l'inapplicabilità dell'art.1395 cod.civ.  deriverebbe dalla eccezionalità e tassatività delle ipotesi di c.d. autocontratto nell'ambito delle quali l'A. comprende l'art. 1735 cod.civ., i cui limiti non potrebbero mai essere valicati. L'intera questione appare frutto delle difficoltà concettuali poste dall'intero sistema normativo riconducibile alla distinzione dicotomica tra rappresentanza diretta ed indiretta. A questo proposito occorre osservare che nello schema dell'art. 1395 cod.civ.  devono essere distinti due aspetti. Un conto è la manifestazione esteriore del potere di compiere l'atto (ciò che attiene alla spendita del nome del rappresentato), un altro è l'autorizzazione del rappresentato intesa a consentire al rappresentante il compimento di una specifica attività. Non bisogna lasciarsi fuorviare dal fatto che l'art.1395 cod.civ.  sia una norma dettata in tema di rappresentanza diretta. Essa vale, per ciò che qui conta, unicamente per il profilo autorizzatorio interno. In altri termini, la disposizione predetta chiarisce che l'attività del rappresentante non è criticabile dal rappresentato sia quando il contenuto del contratto fosse determinato in modo tale da escludere conflitti, sia quando  fosse stata  data specifica autorizzazione. Non si vede perchè la stessa cosa non possa valere in tema di commissione, a mente dell'art. 1735 cod.civ. . Non viene in esame una questione legata all'esistenza di poteri rappresentativi diretti, bensì una semplice problematica afferente ai rapporti interni, gestori. L'autorizzazione esclude infatti, nell'ambito di tali rapporti, soltanto l'emergenza di un possibile conflitto di interessi.
top1

 

Bibliografia

  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Relazione tra gli articoli 1395 e 1735 del codice civile"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti