Difetto di poteri rappresentativi



Quando un soggetto pone in essere un'attivitá in nome di un altro senza averne i poteri o, il che è equiparabile, eccedendo i limiti delle facoltà conferite, il principio generale è che non si producano gli effetti dell'imputazione rappresentativa nota1. In difetto (o in eccesso) del potere, la spendita del nome non integra la fattispecie prevista dalla legge al fine dell'operatività della sostituzione. Neppure potrebbero, al fine di evocare una qualche efficacia del contratto concluso, invocarsi gli effetti dell'usucapione abbreviata ( cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4851/12).
Questa situazione di inettitudine a sortire effetti non è priva di eccezioni. E' in altri termini possibile che, in casi specifici, il soggetto (falsamente) rappresentato risulti vincolato da quanto stipulato dal falsus procurator.

La fattispecie sopra descritta della spendita del nome senza i relativi poteri è disciplinata in generale, quanto alle conseguenze, dagli artt. 1398 e 1399 cod.civ..
  1. Innanzitutto il falsus procurator è tenuto a risarcire il terzo del danno cagionatogli in considerazione dell'incolpevole affidamento nutrito nella validità del contrattonota2. Il risarcimento può ben estendersi al notaio che abbia ricevuto la procura (Cass. Civ. Sez. III, ord. 10578/2021);
  2. L'atto così concluso è comunque ratificabile dal soggetto falsamente rappresentato, con effetti retroattivi, fatti salvi tuttavia i diritti dei terzi (se Tizio ha gà venduto a Caio il bene alienato in suo nome da Mevio, falsus procurator, a Filano, Tizio non può efficacemente ratificare tale ultima alienazione)nota3.
  3. Prima della ratifica, in relazione alla cui emissione il terzo può assegnare un termine all'interessato, detto terzo ha la possibilità di accordarsi con il falsus procurator per sciogliere il contratto. Occorre osservare che il contratto concluso in difetto di poteri, da un lato viene qualificato dall'art. 1398 cod.civ. in modo da non poter esser considerato valido, dall'altro è regolato dall'art. 1399 cod.civ. come ratificabile dall'interessato e risolubile ad opera delle parti (terzo e falsus procurator). Sorge pertanto il quesito relativo alla condizione giuridica di tale contratto.

Secondo la tesi preferibile nota4 esso sarebbe meramente inefficace nei confronti del soggetto falsamente rappresentato. Non potrebbe infatti dirsi nullo poiché appunto idoneo ad essere ratificato (mentre la nullità non è suscettibile di essere sanatanota5), neppure annullabile, perché comunque privo di efficacia interinale sia tra rappresentato e terzo, sia tra rappresentante e terzo (Cass. Civ., 1929/93; Cass. Civ., 2802/95; Cass. Civ., Sez. II, 21441/10). Giova osservare come tale condizione di inefficacia è eccepibile unicamente dal soggetto falsamente rappresentato: a tal fine non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che egli deduca comunque la propria estraneità rispetto agli effetti del contratto (Cass. Civ., Sez. I, 24643/2014).
Un'eccezione alla regola dell'inefficacia, direttamente collegata alla caratteristica della cartolarità e dalla natura sostanziale dell'astrazione, è quella posta dall'art.11 dell'r.d. 1669/1933 in materia di cambiale. Se Tizio forma una cambiale dichiarando di compiere tale attività nella propria qualità di procuratore di un altro soggetto senza effettivamente esserlo (la relativa eccezione deve, evidentemente, essere proposta dall'apparente rappresentato: cfr. Cass. Civ., Sez.I, 10388/12), la legge prevede che sia comunque obbligato cambiariamente in proprio.

Una particolare ipotesi di mancanza di poteri rappresentativi è quella che si verifica quando il falsus procurator sia divenuto tale successivamente alla revoca della procura .terzi possono pretendere che colui che si presenta come rappresentante giustifichi i propri poteri. Se la rappresentanza risulta da atto scritto detti terzi hanno la possibilità (ne hanno cioè la facoltà e, come abbiamo visto sul punto specifico afferente alla natura giuridica della procura, contemporaneamente, l'onere) di farsi dar copia della procura, da lui sottoscritta (art. 1393 cod.civ. ). Quando i poteri sono cessati  inoltre il rappresentante è tenuto a farne restituzione al rappresentato (art. 1397 cod.civ.). Questo vale ad evitare che possa crearsi una situazione idonea a fondare un'apparenza di poteri in realtà non più esistenti.L'art. 1396 cod.civ. introduce il principio secondo il quale tale revoca debba essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (pubblicitá di fatto).

Mezzi idonei possono essere le forme di pubblicità della revoca o modifica della procura che siano state adottate per la stessa procura. Peraltro non sempre occorre, anche quando la procura è conferita con atto scritto, che sia anche resa pubblica. In tal caso potrebbe darsi che la revoca per atto scritto non costituisca mezzo idoneo a portare la stessa revoca a conoscenza dei terzi. Sarà pertanto onere del revocante di adottare altri mezzi, della cui idoneità si dovrà giudicare caso per casonota6.

Si ritiene che le ulteriori cause estintive del potere rappresentativo siano inopponibili al terzo che le abbia incolpevolmente ignorate prescindendosi da qualsiasi meccanismo pubblicitario. Questo significa che non si potrebbe allegare l'intervenuta esecuzione di una pubblicità astrattamente idonea prescindendosi dalla disamina concreta della colposità dell'ignoranza del terzo (Cass. Civ. Sez. III, 14/76). In difetto di adeguata pubblicità della revoca puó avvenire che il soggetto che a suo tempo ebbe a conferire la procura sia comunque vincolato all'atto concluso dal procuratore seppure piú non fornito dei poteri. La tematica sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in tema di rappresentanza apparente.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.107.
top1

nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.240.
top2

nota3

Bianca, cit., p.108.
top3

nota4

Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, Torino, 1999, p.1148.
top4

nota5

Per questo motivo coloro che sostengono questa tesi (Betti, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.598 e Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.394) parlano di "nulllità relativa" anche se probabilmente con questa locuzione non si intende alludere ad una legittimazione limitata a far valere l'invalidità, bensì alla possibilità di recuperare ex post la vigenza e operatività dell'atto ad opera del soggetto nel cui nome l'atto era stato perfezionato.
top5

nota6

Cfr. Roppo, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1999, p.689.
top6

Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Difetto di poteri rappresentativi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti