Rappresentanza diretta: il conflitto d'interessi



Se il rappresentante agisce in conflitto d'interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato (art. 1394 cod. civ. ) nota1. La concreta possibilità di pervenire all'annullamento del contratto (non della mera procura: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2529/2017) deve essere temperata dal principio della protezione del terzo contraente in buona fede. L'atto è pertanto annullabile solo se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con l'ordinaria diligenza dal terzo (art. 1394 cod. civ. ) nota2. Requisito fondamentale ai fini dell'annullamento del contratto è dunque quello, ancorato alla situazione soggettiva del terzo, dell' astratta conoscibilità, surrogabile dalla prova della conoscenza effettiva del conflitto (Cass. Civ., Sez. I, 271/2017).

In generale, il potere di rappresentanza è conferito nell'interesse del rappresentato. Non si esclude, peraltro, che esso possa essere conferito anche nell'interesse di terzi, ovvero del rappresentante (c.d. mandato in rem propriam: cfr. art. 1723 cod. civ. ) nota3.

Un esempio di poteri rappresentativi conferiti nell'interesse anche del rappresentante si ha nella cessione dei beni ai creditori (art. 1977 cod. civ. ) nota4. Essa non realizza, contrariamente a quanto manifestato dall'appellativo, alcun atto traslativo dei cespiti del debitore, individuando piuttosto un mandato avente speciali caratteristiche (Cass. Civ., 6853/88 ).Con la cessio bonorum infatti il debitore conferisce incarico ai propri creditori o ad alcuni di essi di liquidare tutti o parte dei suoi beni e di ripartire tra i creditori medesimi il ricavato, in soddisfacimento dei loro crediti. In applicazione ai principi già visti tale mandato deve considerarsi in rem propriam, dunque irrevocabile (Cass. Civ. Sez. I, 709/93 ).

Il fatto che il procuratore agisca anche in rem propriam non esclude ovviamente che egli debba agire parallelamente nell'interesse del soggetto rappresentato. Se il rappresentante risulta essere portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato, si ha conflitto d'interessi tra detti soggetti. Si distingue il caso del conflitto c.d. potenziale, che consiste in una situazione di rischio nella quale possono essere assunte decisioni in contrasto con l'interesse del sostituito, da quello del conflitto c.d. attuale, nel quale cioè risulta provata la sussistenza effettiva del contrasto.

Si pensi al caso di colui che, nella propria qualità di procuratore, alieni un cespite di proprietà del rappresentato ad una società di capitali di cui lui stesso sia socio, ancorchè non amministratore. Egli potrebbe anche aver realizzato un ottimo affare per il rappresentato. Tuttavia si pone il sospetto che egli abbia avuto di mira il proprio vantaggio o quello di un terzo al quale risulti legato: per questa ragione l'atto posto in essere è annullabile, indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato effettivamente danneggiato nota5.
Quello che conta è il danno potenziale, non la prova di un danno effettivo: dunque il conflitto rileva anche quando il pregiudizio sia soltanto supposto, indipendentemente dalla sua effettività. Tuttavia il conflitto di interesse deve essere concreto e non semplicemente supposto o astratto (Cass. Civ. Sez. II, 38537/2021).

Si noti anche che, nell'ipotesi in cui il dominus, essendone a conoscenza, abbia autorizzato il rappresentante a concludere il negozio, il conflitto di interessi non può essere escluso a priori, se non quando sussista una predeterminazione di elementi tale da eliminare il problema (Cass. Civ. Sez. II, 7698/96 ).

Nell'ambito della rappresentanza legale, la possibilità dell'insorgenza del conflitto d'interessi viene superato ex lege con la nomina di un curatore speciale (art. 320 , VI comma, cod. civ. ) o di un protutore (art. 360 , II comma, cod. civ. ).

Particolari problemi pone il conflitto di interessi che coinvolge e contrappone la società e l'organo deliberativo o un componente dello stesso. La legge prevede che, in tal caso, il soggetto interessato: a) sia onerato di un obbligo di comunicazione a tutti gli altri amministratori, b) si astenga (se amministratore delegato) dal compimento dell'operazione. L'organo collegiale dovrà infine dare adeguata motivazione della convenienza dell'operazione: in difetto, la conseguenza prevista è l'impugnabilità della deliberazione entro novanta giorni dall'assunzione, salva in ogni caso la c.d. prova di resistenza, che consiste nella verifica della sussistenza del quorum deliberativo in difetto del voto contestato (art. 2377 e 2391 cod. civ.) nota6. In ogni caso vengono fatti salvi dalla norma citata i diritti dei terzi in buona fede che hanno acquisito diritti in base alla deliberazione viziata. Si noti che la condizione di impugnabilità prevista dall'art. 2391 cod. civ. prevede l'annullamento della deliberazione, ma non non induce alla parallela annullabilità del contratto che rinviene nella prima il necessario presupposto. Non si può, in altri termini, fare applicazione dell'art. 1394 cod. civ. al caso in considerazione, in cui l'eventuale caducazione della deliberazione viziata determinerà un difetto di legittimazione rappresentativa soltanto nei confronti dell'ente, cui seguirà l'inefficacia del contratto stipulato (non già impugnabilità dello stesso ex art. 1394 cod. civ. , salvi comunque i diritti dei terzi di buona fede: cfr. Tribunale di Napoli, 01 luglio 1996 ). E' stato rilevato come le due norme si pongano tra loro in una relazione di reciproca esclusione. L'art. 2391 cod. civ. viene in considerazione nel caso in cui il conflitto emerga in sede di deliberazione dell'organo collegiale al quale appartenga il soggetto il cui interesse è in contrasto con quello sociale, mentre l'art. 1394 cod. civ. concerne l'atto negoziale concluso direttamente dall'amministratore unico o dal componente del consiglio dotato di delega (Cass. Civ. Sez. III, 18792/05 ) .

La fattispecie indicata dall'art. 2391 cod.civ. in fondo potrebbe dirsi lontanamente somigliante ad un'ipotesi di acquisto a non domino (risolvendosi tuttavia in un acquisto a domino, nel quale è inopponibile al terzo il vizio della deliberazione che costituisce il presupposto dell'atto di alienazione); la seconda invece non possiede alcuno dei requisiti propri di tale meccanismo acquisitivo, risolvendosi nella applicazione dei principi generali in materia di annullamento tra rappresentante e rappresentato, richiedendo perciò anche la astratta riconoscibilità del conflitto in capo al terzo nota7.

Note

nota1

V. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 289.
top1

nota2

Questo requisito introduce un elemento oggettivo nella figura del conflitto di interessi, in quanto non viene apprezzata la volontà del terzo ma solo "la soglia di tutelabilità della sua posizione" (Francario, Conflitto di interessi nella rappresentanza, in Il contratto in generale, t. 6, Torino, 2000, p. 73).
top2

nota3

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 96.
top3

nota4

In questo senso Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 235.
top4

nota5

Così Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t. 2, Torino, 1999, p. 1145.
top5

nota6

Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 307.
top6

nota7

Occorre precisare che queste considerazioni appaiono valide (pure in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario) in relazione alle società di capitali aventi un organo amministrativo pluripersonale. Secondo l'opinione prevalente in dottrina (cfr. Chianale, cit., p. 1147 e Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1992, p. 218) a tutte le società di persone ed alle società di capitale con amministratore unico o amministratore delegato si dovrà invece applicare l'art. 1394 cod. civ. , facendo difetto in detti casi i presupposti di cui all'art. 2391 cod. civ. .
top7

Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • DONISI, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982
  • FRANCARIO, Conflitto di interessi nella rappresentanza, Torino, Il contratto in generale, 2000
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Quesito n. 272-2015/I, Società a responsabilità limitata: concessione di garanzia a favore di altra s.r.l. partecipata dai medesimi soci
  • Quesito n. 549-2014/I, Conflitto di interessi nella srl
  • Quesito n. 157-2014/C, Conflitto di interessi dei genitori, nomina del curatore speciale e relativa autorizzazione
  • Quesito n. 838-2013/I, Amministratore unico di s.r.l. e conflitto di interessi in sede di acquisto della quota del socio moroso
  • Poteri di rappresentanza, poteri di gestione e conflitto di interessi

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rappresentanza diretta: il conflitto d'interessi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti