Sale & lease back: abuso del diritto? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17175 del 26 agosto 2015)

In materia di tributi, l'opzione del soggetto passivo per l'operazione negoziale che risulti fiscalmente meno gravosa non costituisce ex se condotta contraria allo scopo della disciplina normativa tributaria, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà di scelta. Esercitata tale facoltà di scelta, l'operatore rimane soggetto al regime fiscale previsto in relazione ai presupposti impositivi o agevolativi considerati della norma tributaria che regola la operazione compiuta, non essendo consentito all'operatore economico conseguire benefici fiscali utilizzando strumenti negoziali diversi per i quali l'ordinamento tributario prevede un regime fiscale differente, anche se in entrambi i casi le operazioni realizzate pervengono allo stesso risultato economico finale.
Se non è dubitabile che il costo concernente un immobile strumentale costituisce componente negativo di reddito deducibile con il sistema delle quote di ammortamento, non è dato tuttavia rinvenire nell’ordinamento tributario alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà del bene immobile strumentale di rimanere necessariamente vincolato a tale regime fiscale, atteso che, come rientra nella libera determinazione del soggetto-imprenditore la facoltà di optare tra l’acquisto della proprietà dell’immobile, versando immediatamente l’intero prezzo della compravendita, od invece la utilizzazione del medesimo bene in leasing con clausola di riscatto finale della proprietà (leasing traslativo), modulando in tal modo il relativo impegno finanziario, o ancora il semplice utilizzo in godimento del bene immobile da rilasciare alla scadenza al concedente- proprietario (leasing finanziario puro), così non può ritenersi impedito all’operatore economico l’impiego di qualsiasi altro strumento negoziale – diretto a conseguire il medesimo risultato dell’utilizzo del bene immobile strumentale – tra cui anche, per quanto interessa la presente fattispecie, il contratto di sale & lease back in forza del quale l’impresa titolare della proprietà aliena il bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore. Ciascuno dei casi indicati, infatti, comporta un proprio differente regime fiscale (prezzo di vendita; canone di leasing; plusvalenza), e la relativa applicazione – in quanto conseguenza diretta della scelta operata dall’impresa – non può, evidentemente, integrare abuso del diritto solo perché il soggetto si determina a compiere la operazione negoziale fiscalmente meno onerosa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una società, senza che abbia l'esigenza di rastrellare liquidità, sceglie di vendere l'immobile aziendale ad una società di leasing la quale provvede a stipulare immediatamente un contratto di leasing finanziario con maxi rata iniziale. Ciò determina un risparmio fiscale che finisce subito nel mirino dell'Agenzia delle Entrate. "Abuso del diritto" è lo strumento buono per tutte le stagioni: secondo l'Erario occorrerebbe forzatamente passare per la via che fa più comodo al fisco, diversamente l'operazione si qualificherebbe sempre ed automaticamente come abusiva. Per fortuna questa impostazione è stata ancora una volta rigettata dai Giudici, i quali non hanno mancato di rilevare come nella libertà negoziale ed in quella di libera iniziativa economica che ancora permane, risulta possibile per l'imprenditore scegliere tra le plurime opzioni disponibili al fine di conseguire la disponibilità di un bene immobile strumentale, in esse compresa quella di acquisirne la locazione per il tramite dello schema negoziale oggetto di contestazione.

Aggiungi un commento