La tradizionale distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario non può non tener conto dell'assoluta prevalenza pratica di quest'ultimo schema operativo. E' infatti sempre più raro che il produttore di un bene (spesso di ingente valore economico, es. un macchinario industriale) provveda a concederne il godimento all'utente, addirittura ricorrendosi, anche in relazione a beni di consumo, a formule quali quella del leasing addossè, sostanzialmente riconducibili allo schema del sale and lease back.
Il
leasing finanziario corrisponde alla complessa operazione che coinvolge
tre parti. Da un lato il
concedente acquista da un
fornitore un bene indicatogli dal futuro utilizzatore. Dall'altro l'
utilizzatore stipula con il
concedente un accordo in virtù del quale detto bene viene concesso in fruizione verso il corrispettivo di un canone periodico, con la parallela attribuzione del diritto di opzione in ordine all'acquisto
nota1.
Nel
leasing operativo scompare la distinzione tra fornitore e concedente. E' lo stesso fornitore del bene (che usualmente ne è anche il produttore) a concederlo in godimento all'utilizzatore verso il corrispettivo di un canone parametrato al valore d'uso del bene, solitamente per una durata inferiore a quella produttiva che lo qualifica
nota2.
Lo schema contrattuale è unitario e semplicemente bilaterale.A parte il divergente aspetto relativo alla struttura, appena sottolineato,
le due figure si distinguono in maniera netta sotto il profilo economico-funzionale, ciò che ne accentua anche il differente elemento causale. Nel leasing finanziario i canoni sono commisurati al valore complessivo del bene, tenuto conto dell'incidenza degli oneri finanziari scaturente della durata del rapporto. Nel leasing operativo il canone si determina semplicemente in base al valore d'uso del bene
nota3. La prima figura dunque esplicita una causa di finanziamento che si coniuga ad una causa vendendi che conduce ad una considerazione dello schema assai prossimo a quello di una vendita con patto di riservato dominio. La seconda figura pare piuttosto orientata a preservare l'utilizzatore dal rischio relativo alla sopravvenuta obsolescenza del bene: come tale parrebbe assimilabile ad una locazione. In questo senso si può comprendere l'opinione di chi considera come appartenente allo schema del leasing solamente la prima variante
nota4 dovendo il leasing operativo essere piuttosto qualificato come un sottotipo del contratto tipico di locazione.
Note
nota1
Buonocore, voce Leasing, in N.sso Dig.it., Appendice, vol.IV, 1983, p.798.
top1nota2
Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.360.
top2nota3
Ghia, I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring, Milano, 1997, p.9).
top3nota4
Cavazzuti, voce Leasing, in Enc.giur.Treccani, vol.XVIII, 1990, p.3; Caselli, Leasing, in Contratto e impresa, 1985, p.217; Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, in Banca, borsa e titoli di credito, 1974, I, p.231.
top4Bibliografia
- BUONOCORE, Leasing, NDI Appendice, vol. IV, 1983
- CASELLI, Leasing, Contratto e impresa, 1985
- CAVAZZUTI, Leasing, Enc. Giur. Treccani, vol. XVIII, 1990
- GHIA, I contratti di finanziamento dell’impresa: leasing e factoring, Milano, 1997
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MIRABELLI, Il leasing e il diritto italiano, Banca borsa, I, 1974