Collegamento negoziale in funzione di garanzia reale



Il collegamento funzionale tra atti negoziali può evidenziare il perseguimento in concreto di un intento delle parti corrispondente ad un risultato pratico contrastante rispetto a una norma di carattere imperativo nota1.
Un percorso interpretativo di questa specie è ipotizzabile, con riferimento al divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.civ., alla combinazione tra una procura rilasciata dal debitore al creditore in contestualità alla stipulazione del mutuo ed il successivo atto di alienazione con il quale quest'ultimo venda il bene, sostanzialmente compensando il ricavato con il proprio credito vantato nei confronti del debitore alienante (Cass. Civ. Sez. II 6112/93). E' indifferente che la procura sia rilasciata allo scopo di consentire una vendita a terzi ovvero al creditore medesimo (munita dunque di specifica autorizzazione a contrattare con sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1395 , 1735 cod.civ.).

La stessa cosa si può dire per il contratto preliminare di vendita immobiliare nel quale si dia atto dell'integrale pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (in realtà il soggetto che ha mutuato una somma di importo corrispondente al prezzo indicato) ( Cass. Civ. Sez. II 11638/91 ; Cass: Civ. Sez.II 10749/92). Analoga sorte per il contratto preliminare collegato funzionalmente con un mutuo dissimulante patto commissorio (Cass. Civ. Sez. II, 11442/2022; Cass. Civ., Sez. VI-II, 23617/2017) e ancora per gli atti di compravendita cui abbiano fatto seguito altrettanti contratti di comodato in forza dei quali il venditore sia rimasto nella detenzione degli immobili (Cass. Civ., Sez. II, 15112/2019).

Addirittura si è ritenuta non indispensabile la coincidenza tra parte acquirente e soggetto creditore, quando la pluralità degli atti posti in essere sia funzionalmente intesa al perseguimento del risultato vietato. Così, evidenziandone la valenza in frode alla legge, è stata reputata nulla (ex art. 1344 cod.civ.) l'alienazione effettuata sulla scorta di una procura speciale rilasciata dal debitore ad un'entità formalmente terza rispetto al creditore (cioè una società della quale erano soci esclusivamente i prossimi congiunti di costui: cfr. Cass. Civ., Sez.II, 5426/10).

In ogni caso l'intento pratico è quello di porre in essere atti funzionalmente connessi e collegati tra di loro, comunque intesi a costituire una garanzia rispetto all'evento inadempimento del debitore, garanzia che ha quale effetto il passaggio della proprietà del bene al creditore nota2. Ciò indipendentemente dal fatto che dall'atto negoziale scaturiscano immediati effetti traslativi della proprietà del bene.

E' soltanto per il tramite del collegamento negoziale rispettivamente tra procura e vendita, tra contratto preliminare e contratto definitivo che la fattispecie viene ad assumere compiutezza. Tuttavia la finalità pratica di queste pattuizioni vale ad illuminare circa l'intento pratico delle parti nota3, intento che l'ordinamento non può non considerare contrastante con l'imperatività del precetto di legge.

E' il caso di osservare che sfuggono al divieto in esame le pattuizioni con le quali viene consentita al creditore l'alienazione a terzi del bene di proprietà del debitore allo scopo non già di incamerarne il valore, bensì di conseguirne il giusto prezzo, eventualmente restituendo al debitore l'eccedenza rispetto all'ammontare del debito (c.d. patto marciano)nota4.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.181.
top1

nota2

De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.476.
top2

nota3

Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv.It. di Scienze Giuridiche, 1937, 275, sottolinea come, accanto ad un elemento obiettivo, che attiene alla funzione che i negozi collegati esplicano in concreto, il collegamento negoziale presupponga anche un elemento subbiettivo, che consiste nell'intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune.
top3

nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.623.
top4

Bibliografia

  • DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Negozi giuridici collegati, Riv.It. Scienze giuridiche, 1937
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Collegamento negoziale in funzione di garanzia reale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti