Requisito della forma scritta per la electio amici nel contratto preliminare di vendita immobiliare per persona da nominare. Può desumersi da verbalizzazione assebleare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15944 del 28 luglio 2015)

In ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ricorre il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c. ove la "electio amici" sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuta la S.C.: il requisito formale dello scritto ad substantiam actus indispensabile ai fini della validità della dichiarazione di nomina del terzo, può ben ritrarsi dal verbale compilato in sede di adunanza assembleare dell'ente che abbia contrattualmente assunto la veste di parte promittente alienante.

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