Mutuo a tasso fisso. Mancata indicazione della modalità di ammortamento e di capitalizzazione degli interessi. Nullità parziale? (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 15130 del 29 maggio 2024)

In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevante pronunzia della Cassazione, che si è espressa a Sezioni Unite in relazione alle conseguenze relative alla mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi di un finanziamento a tasso fisso. Alle SSUU veniva infatti domandato di pronunziarsi sulla validità, ai sensi degli artt. 1346, 1418 comma 2 c.c. e in virtù dell’art. 117 commi 4 e 7 T.U.B., di un mutuo a tasso fisso con esplicita previsione di TAN (tasso annuo nominale) e con piano di ammortamento allegato al contratto, ma che non indicasse in modo esplicito il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori e la modalità di ammortamento alla francese.
Giova mettere anzitutto in luce come il regime di capitalizzazione degli interessi della maggior parte dei finanziamenti bancari sia quello corrispondente al c.d. "piano alla francese". Allo scopo infatti di determinare in misura paritetica l'importo di tutte le rate di rimborso del finanziamento, l'ammontare degli interessi viene determinato globalmente in relazione all'intera durata del mutuo. Indi tale ammontare viene "spalmato" in misura tale da determinare, in relazione a ciascuna rata di rimborso, un importo decrescente degli interessi e un correlato importo crescente del capitale oggetto di restituzione. Ne segue che, nell'ipotesi di rimborso del mutuo in via anticipata, il ricalcolo degli interessi pagati manifesterebbe l'applicazione di un tasso sensibilmente superiore rispetto a quello "facciale". La stessa conseguenza si verifica in relazione alla capitalizzazione composta degli interessi, che ha luogo non già in relazione al fenomeno dell'anatocismo, vale a dire del computo degli interessi sugli interessi,bensì in relazione al fatto che il computo di ciascuna rata viene fatto in base agli interessi che maturano (solo) sul capitale residuo.
Va riferito che, cecondo un orientamento (cfr. Cassazione Civile, n. 17110 del 26/06/2019; Cassazione Civile, n. 16907 del 25/06/2019) il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori nel contratto di mutuo bancario dovrebbe essere indicato per iscritto in modo chiaro, inequivocabile, comprensibile. Solo in questo modo sarebbe chiaro che l’interesse, sommato alla sorte capitale, produce a propria volta interessi (artt. 1283 c.c. e 3 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000), generando un ulteriore costo del denaro.
Le SSUU tuttavia hanno deciso con la pronunzia che qui si annota, che nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la suddivisione della quota per capitale e per interessi. Questi dati avrebbero permesso al mutuatario di ottenere, con una semplice operazione matematica di addizione, l'importo complessivo oggetto di rimborso. Il tutto in conformità con le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009.

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