Il mutuo rinviene una disciplina generale nel codice civile agli artt.
1813 e ss..
Esiste inoltre una congerie di disposizioni normative volte a disciplinare la multiforme serie dei contratti che variamente svolgono una funzione creditizia. Giova tra tutte rammentare il d. lgs. 1993
n.385 , definito più comunemente Testo Unico in materia bancaria e creditizia. Notevole rilevanza possiedono anche gli usi negoziali del settore, per la conoscibilità dei quali si può fare riferimento alle NUB (Norme uniche bancarie).
Tornando alle prescrizioni di cui al codice civile, sottoporremo ad analisi
la posizione del mutuante e quella del mutuatario, con particolare riferimento all'obbligazione restitutoria che fa capo a costui.
Notevole rilevanza possiede altresì il problema della
determinazione convenzionale degli interessi, con speciale riferimento al rinvio a parametri esterni e variabili. Una distinzione di base può anzitutto essere introdotta in relazione al parametro fisso o variabile di determinazione degli interessi. Nella prima ipotesi le parti pattuiscono che per l'intera durata del finanziamento, la misura degli interessi permanga eguale, sia cioè insensibile alle variazioni del mercato dei tassi. Nella seconda, viceversa, ad ogni variazione del parametro di riferimento (quale che sia: Libor, Euribor, Irs, etc.), si riscontra analoga variazione del saggio di interesse applicato al mutuo. Inoltre possono variare i sistemi di capitalizzazione e di rimborso che presiedono all'ammortamento del mutuo. Si hanno così finanziamenti che presentano rate di ammortamento costanti nella misura del capitale rimborsato, ove dunque la misura degli interessi decresce via via che il residuo importo del capitale si riduce e finanziamenti le cui rate sono costanti. In particolare la c.d. capitalizzazione "alla francese" prevede rate di capitale via via crescenti e, all'inverso, rate di interessi decrescenti (fermo il rispetto del parametro di indicizzazione, tempo per tempo, qualora il tasso sia variabile). Al riguardo va detto che la S.C., a Sezioni Unite ha sancito la validità del contratto di mutuo a tasso fisso pur priva di specifiche indicazioni afferenti al meccanismo di capitalizzazione "alla francese" e di quello della maturazione degli interessi composti. Ciò sulla base del rilievo che tali elementi si potessero desumere dall'allegato piano di ammortamento (cfr.
Cass. Civ. Sez. Unite, 15130/2024).
In esito ad una disamina relativa all'estinzione ed alla risoluzione del contratto metteremo a fuoco la peculiarità di alcune figure speciali, quali il
mutuo fondiario ed ulteriori negoziazioni contrassegnate dalla funzione creditizia.
Prassi collegate
- Risoluzione N. 129/E, Interessi passivi derivanti da contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2017
- Quesito n. 61-2014/T, Applicabilità dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ai mutui erogati da banche estere
- Quesito n. 256-2013/T, Art. 15 DPR 601/1973 – Finanziamento erogato da società finanziaria
- Risoluzione N. 435/E, Imposta di registro su atto di rinunzia ad un legato avente ad oggetto la nuda proprietà di beni immobili
- Quesito n. 14-2008/T, In tema di mutuo congiunto, agevolazione prima casa
- Risoluzione N. 73/E, Mutuo ipotecario per la costruzione di abitazione principale: certezza della data inizio lavori per la detrazione IRPEF
- Risoluzione N. 57/E, Mutuo ipotecario. Estinzione e successiva accensione di un nuovo mutuo INPDAP: detrazione degli interessi passivi
- Risoluzione N. 137/E, Imposta sostitutiva sui mutui, inapplicabilità ai finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa
- Quesito n. 12-2007/T, Determinazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva in caso di mutuo contratto per finanziare l'acquisto di prima casa
- Quesito n. 99-2006/T, Determinazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in caso di mutuo cointestato per la ristrutturazione della prima casa