Gli interessi



Una peculiare specie di obbligazione è quella relativa agli interessi.

Essi formano infatti oggetto di un'obbligazione pecuniaria accessoria (Cass. Civ. Sez. II, 2954/75 ) che si aggiunge, quale frutto civile, ad un'obbligazione pecuniaria avente carattere principale (afferente al capitale) nota1.

In alcuni casi il debitore di una somma di danaro è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare di questa, un'altra quantità di da­naro, la cui entità è variabile in funzione del tasso o saggio di produzione degli interessi e del tempo durante il quale tali interessi decorrono e si parametrano (eventualmente ricapitalizzandosi, ossia andando ad incrementare periodicamente il capitale).

Una approfondita disamina delle problematiche giuridiche dei debiti di denaro, relativamente agli aspetti concernenti gli interessi, è propria della scienza giuridica recente. Il disvalore morale collegato al prestito del denaro verso il corrispettivo di un prezzo ha infatti per lungo tempo condizionato lo studio della materia.

Il codice civile del 1942 considera il tema degli interessi nell'ambito della più vasta problematica delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 , 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282 , 1283 e 1284 cod. civ.), salva la rilevanza di importanti disposizioni, quali l'art. 1224 cod.civ. relativo alla mora del debitore nonché le norme riferibili a singoli contratti: es. mutuo, conto corrente e vendita (artt. 1815 , II comma, 1823 , 1852 e 1499 cod. civ.).

Nel complesso, il codice tiene conto della moderna visione economica che considera gli interessi quali frutti civili derivanti dalla produttività del capitale.

Gli interessi sono variamente qualificabili in funzione delle caratteristiche e della disciplina: si parla così di interessi legali, convenzionali, moratori, compensativi, usurari .

Note

nota1

In tal senso Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, p. 96; Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 527 e ss.. Alcuni autori affermano che l'accessorietà riguarda soltanto il momento genetico. Successivamente infatti l'obbligazione degli interessi potrebbe essere estinta o sopravvivere in via autonoma: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 176 e 177; Marinetti, Interessi, (dir.civ.), in N.sso Dig. it., vol. VIII, 1962, pp. 860 e ss.
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Bibliografia

  • LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
  • MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999

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