Finanziamento soci


Chi riveste la qualità di socio di una qualsivoglia specie di società (sia a base personale, sia di capitali) può apportare liquidità alla stessa senza per questo necessariamente assoggettare queste ultime alla disciplina del capitale sociale. Con la locazione "finanziamento soci" si intende propriamente alludere ai versamenti effettuati dai soci nelle casse sociali a titolo di mutuo, onde sovvenire ad esigenze finanziarie, versamenti qualificati dal diritto ad ottenerne la restituzione. Ciò anche se giova rilevare come tale diritto rimanga sottoposto alla precisa condizione della prostergazione rispetto alle ragioni di credito degli altri creditori della società, ai sensi dell'art. 2467 cod.civ.. Con tale nozione devono essere compresi i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito (Cass. Civ., Sez I, sent. n. 3017 del 31 gennaio 2019). Dai versamenti eseguiti dai soci a titolo di finanziamento devono essere distinti quei versamenti che siano invece "a fondo perso" in quanto fin dall'inizio contrassegnati da una differente destinazione, quella cioè di incrementare il patrimonio della società in quanto, ad esempio, destinati a ripianare perdite ovvero a formare la base patrimoniale per un deliberando aumento di capitale sociale (c.d. versamenti "in conto capitale" ovvero "in conto futuro aumento di capitale"). Importante è la distinzione non soltanto per via del diritto alla restituzione che in quest'ultimo caso non sussiste, ma anche sotto il profilo della irrilevanza della proporzionalità rispetto alla entità della partecipazione sociale facente capo a ciascuno dei soci che vi abbiano provveduto. Le conseguenze in tema di formazione del capitale sociale sono notevoli. Se, all'esito della deliberazione di incremento del capitale sociale, Tizio versa 100 e Caio fa la stessa cosa per 200, l'incremento della partecipazione sociale dei due soci ha luogo in via strettamente proporzionale. Se invece Tizio ha versato 100 "in conto capitale" e Caio non ha corrisposto nulla, una volta che abbia avuto luogo la deliberazione incrementativa del capitale, essa riverbera i propri effetti nei confronti di tutti i soci, in essi compresi anche coloro che non avessero versato nulla. In altri termini il versamento in conto capitale, senza diritto alla restituzione, erogato da uno solo dei soci, si configurerebbe come profittevole anche per tutti gli altri in via strettamente proporzionale alla percentuale di partecipazione sociale da ciascuno detenuta. La restituzione di tali importi sarà possibile soltanto una volta che essi siano rimasti inutilizzati e la società sia stata posta in liquidazione (Cass. Civ. Sez. I, 7919/2020).

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