Gravi vizi della costruzione oggetto della compravendita per la quale erano state invocate le agevolazioni "prima casa": se la residenza non viene trasferita entro i termini di legge non è invocabile la forza maggiore. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 10586 del 22 maggio 2015)

In materia di benefici connessi alla riduzione dell'imposta per la registrazione del contratto di vendita di un immobile da adibire a prima casa, il contribuente che non adempia all'obbligo di trasferimento della residenza entro i dodici mesi previsti dalla legge, ha l'onere di provare l'inevitabilità e l'imprevedibilità dell'evento causativo dell'impedimento oltre che la non imputabilità a se stesso dell'origine causale del fatto impeditivo. Dovendo tuttavia la circostanza superare un termine fissato dalla legge, l’onere probatorio del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell’istituto della forza maggiore. In particolare, l’interessato deve provare - quantomeno in via sintomatica e presuntiva – l’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell’insussistenza di ragioni di addebito, doloso o colposo, dell’origine causale del fatto impeditivo a se stesso. E, perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata. Né possono bastare le avvenute rimostranze nei confronti del venditore, specie se si considera che già al momento dell'acquisto il fabbricato era in fase di ristrutturazione e che vie era un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali.
Non si può ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, ferma restando l'azionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può dirsi imprevedibile ed imprevenibile l'evento consistente nel non poter trasferire la propria residenza entro i termini di legge (attualmente 18 mesi, già 12 mesi) nell'immobile acquistato ai fini di adibirlo a propria abitazione principale? Secondo la S.C. la risposta è negativa, dal momento che non viene in considerazione, nella fattispecie, un evento al di fuori di qualsiasi previsione oggettiva da parte dell'obbligato.
Ma quando può invocarsi a buon diritto la forza maggiore? Al riguardo è stato deciso in tale senso nell'ipotesi di scoperta archeologica (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 14399/13 in riferimento a lavori che abbiano determinato la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile presso il quale l'acquirente avrebbe dovuto trasferire la propria residenza). Ancora si veda Cass. Civ., Sez. V, 17442/2013 nonchè, in relazione allo smottamento dell'area di sedime, Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 19247/2014.

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