Far valere la nullità del contratto preliminare per mancanza del rilascio della fideiussione ex l. 122/2005 quando sia stata successivamente rilasciata configura abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30555 del 22 novembre 2019)

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex art. 2 del decreto legislativo 122/05, una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il carattere testuale della nullità di cui all'art.2 della legge 122/2005 è chiaro. Ne segue che il mancato rilascio della garanzia fidejussoria risulta produttivo di una causa di invalidità che prescinde dalla produzione postuma della fideiussione da parte dell'impresa promittente alienante. In altri termini, alla gravita della sanzione consistente nella nullità, non fa da contraltare una regola che venga a sanare la situazione di invalidità dell'accordo preliminare. Per tale ragione ai Giudici non è restato altro se non fare ricorso all'extrema ratio del concetto di "abuso del diritto", in chiave di exceptio doli generalis allo scopo di bloccare l'azione proposta dal promissario acquirente al quale sia stata consegnata la polizza a garanzia delle somme anticipate prima dell'atto traslativo della proprietà del bene immobile.

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