Conseguenze della mancata indicazione dell'orario di sottoscrizione nel testamento pubblico (art. 606, comma II, cod.civ.) (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8366 del 25 maggio 2012)

La mancata indicazione, nel testamento pubblico, dell’ora della sottoscrizione dell’atto può dar luogo al suo annullamento, ai sensi dell’art. 606,comma II, c.c. L’ora della sottoscrizione è requisito formale richiesto dall’art. 603, comma III, c.c. oltre che dall’art. 51, n. 11 della legge notarile (L. n. 89/1913) per il testamento pubblico, che si configura nel nostro ordinamento quale negozio solenne, in cui il rigore formale è finalizzato a garantirne la genuinità, la serietà e la ponderatezza, data la sua importanza sul piano sociale. Ne consegue che non è consentito valutare come irrilevante, ai fini della validità dell’atto, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi normativamente previsti, ivi inclusa l’indicazione dell’orario, sovrapponendo al dato legislativo un criterio sostanzialistico inevitabilmente arbitrario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema dell'indicazione dell'ora nel testamento è complesso. Da un lato nel testamento olografo, la menzione dell'ora non è prevista dal II comma dell'art.602 cod.civ. a pena di invalidità, dall'altro in quello pubblico la prescrizione è doppia (art. 51 n.11 legge notarile, art.603 cod.civ.). La carenza dell'indicazione in esame, secondo la S.C., potrebbe ben essere valutata come vizio avente natura meramente formale, come tale soggetto alla prescrizione di cui all'art.606 cod.civ. che prevede al riguardo la sanzione della annullabilità dell'atto. Ma cosa ne è della lettura combinata degli artt. 58 e 60 della legge notarile?

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