Annullabilità del testamento per vizi formali



Ogni difetto di forma del testamento diverso da quelli enunciati dal I comma dell'art. 606 cod.civ. viene sanzionato con la semplice annullabilità, che viene ad assumere dunque carattere residuale. La relativa azione, nell'ambito in esame, è contrassegnata da una ampia legittimazione attiva, conformemente alla natura degli interessi che il legislatore evidentemente ha voluto tutelare nota1. Il II comma dell'art. 606 cod.civ. fa infatti menzione della proponibilità del rimedio ad istanza "di chiunque vi ha interesse".

Per le ulteriori caratteristiche sembra potersi fare riferimento alle regole generali in materia di annullabilità: così l'azione si prescrive nel termine di cinque anni a far tempo dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Con riferimento al testamento olografo, l'annullabilità può essere la conseguenza del mancato rispetto delle formalità previste dal codice civile (diverse da quelle di cui al I comma dell'art. 606 cod.civ. ). Si pensi alla mancanza o all'incompletezza della data (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 9364/2020).

In relazione al testamento pubblico è possibile far riferimento alla mancanza di lettura, di oralità della dichiarazione del testatore, delle menzioni relative alla dichiarazione, alla sua riduzione in iscritto e alla lettura; la mancanza o la inidoneità dei testimoni o dei fidefacienti; il difetto di menzione della data o dell'ora (Cass. Civ., Sez. II, 8366/12), del comune o del luogo dove l'atto è ricevuto; la mancanza della sottoscrizione degli altri partecipanti; l'omissione della lettura alla presenza dei testi; la mancanza della menzione delle formalità; la violazione degli artt. 54 , 55, 56 e 57 l.n..

Da ultimo, per quanto attiene al testamento segreto, vengono in esame le stesse cause previste per il testamento pubblico, in quanto compatibili. Si può altresì rammentare la mancanza della dichiarazione del testatore, dei sigilli sulla carta in cui sono stese le disposizioni o su quella che serve da involto, e la mancanza dell'atto di ricevimento sulla carta in cui "dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato ", nonchè la mancanza dell'espletamento delle ulteriori formalità previste (art. 605 cod.civ.).

Note

nota1

V'è chi parla a questo proposito di"annullabilità assoluta"avvicinando per questo motivo le ipotesi di annullabilità in questione alla nullità (cfr. Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.100; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.874 e ss.). Occorre tuttavia compiere una duplice riflessione. Da una parte neppure in tema di nullità si può dire, a rigore, che la legittimazione sia assoluta. Questa regola, nella sua enunciazione più pura, deve fare i conti con la normativa processuale in tema di interesse ad agire (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 25077/2020). Il relativo coordinamento determina, secondo la prevalente opinione in giurisprudenza, una selezione in concreto dei soggetti che possono dirsi legittimati all'azione. D'altronde, in materia testamentaria (come pure è dato di poter constatare, seppure in modo più limitato anche per il matrimonio: cfr. gli artt. 117 e ss. cod.civ.) una legittimazione allargata si impone: questa soluzione rinviene fondamento nella natura del negozio testamentario, destinato a vario titolo ad interessare una pluralità di soggetti (eredi, legatari, destinatari di benefici ex modo, legittimari lesi o preteriti, creditori ereditari e creditori dell'erede, etc.). In buona sostanza la regola della legittimazione è unitaria sia per la nullità sia per l'annullabilità: viene in questione pur sempre il problema di individuare i soggetti che abbiano un interesse ad agire relativamente all'ipotesi concreta ed al grado di intensità della violazione.
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Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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