Conversione formale del testamento segreto in olografo



Ai sensi dell'art. 607 cod.civ. il testamento segreto difettante di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Si tratta di uno dei casi che gli interpreti nota1 qualificano come conversione formale (allo scopo di opporne la nozione a quella afferente alla conversione di cui all'art. 1424 cod.civ., la quale possiede natura sostanziale).Si ha conversione formale ogniqualvolta l'atto non possieda i requisiti formali prescritti dalla legge per quella determinata specie, essendo tuttavia provvisto dei (minori) requisiti corrispondenti a quelli di un altro tipo di atto, nel quale pertanto può essere convertito nota2.

Come la dottrina più attenta non ha mancato di osservare nota3 che non v'è in effetti nessuna conversione intesa come operazione di "trasformazione" o di elaborazione dell'atto difettoso, il quale permane intatto nella sua consistenza originaria. Si tratta piuttosto di un'operazione di marca interpretativa : l'atto che non può valere come atto di una specie determinata viene recuperato perché risponde a requisiti formali meno stringenti che sono propri di altra specie nota4 . Nel caso in esame il testamento segreto privo di qualche requisito può valere come testamento olografo. E' tuttavia palese che di quest'ultimo deve possedere i requisiti di forma: pertanto deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Note

nota1

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.264; Perego, Favor legis e testamento, Milano, 1970, p.141 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.591.
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nota2

Conforme-Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successione e donazione, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.880.
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nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.254.
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nota4

In questo caso mancherebbero i presupposti per l'operatività della conversione del negozio come disciplinata dall'art.1424 cod.civ.:in particolare farebbe difetto l'elemento caratterizzante della sostituzione di un diverso tipo di negozio al negozio nullo. L'art.1424 cod.civ.infatti consente di tramutare un contratto nullo in un altro avente causa diversa, che si possa ritenere che le parti avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità di quello stipulato. Per effetto invece dell'art.607 cod.civ.resteranno immutate la causa negoziale del testamento e il rispetto della volontà del testatore, mentre verrà assunta in considerazione solo una forma diversa (del negozio testamentario) in grado di consentire la validità ed efficacia del medesimo atto (Caramazza, Della successione testamentaria, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.166).
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • PEREGO, Favor legis e testamento, Milano, 1970
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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