Comodato senza determinazione della durata. Validità del recesso del comodante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9796 del 9 aprile 2019)

Nel caso in cui le parti di un contratto di comodato abbiano vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti (ovvero, come nella fattispecie, al venir meno degli scopi statutari dell'ente comodatario), la circostanza che i termini dell'accordo non consentano di individuarne un'ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell'esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte di merito, la quale aveva qualificato il comodato come privo di determinazione di durata. Ciò avrebbe comportato l'applicabilità dell'art. 1810 cod.civ., ai sensi del quale la restituzione del bene può essere richiesta dal comodante in ogni momento. E' stato rilevato, al contrario, che la apposizione al contratto di una clausola specifica che contemplava la vigenza del comodato in riferimento alle attività culturali che dovevano comodatario, valeva a qualificare in maniera peculiare il rapporto. In altri termini non si sarebbe dovuto qualificare il contratto come senza termine di durata (cui accede il potere di recesso ad nutum del comodante) , ma in chiave di comodato atipico, nel quale la volontà negoziale delle parti ha impresso al contratto un assetto di interessi peculiare che non può non influire sull'elemento della durata. Il punto fondamentale sarebbe stato quello di sindacare l'eventuale venir meno delle attività culturali della Fondazione comodataria ovvero il venir meno dello scopo statutario della stessa, come previsto espressamente dall'art.5 del contratto concluso dalle parti.

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